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07 Aprile 2020
TAR Lombardia sui requisiti di ammissione di una gara per la gestione di una farmacia comunale
La recente sentenza del Tar Lombardia pubblicata il 16 marzo 2020 N. 00486/2020 si esprime sui requisiti di ammissione di una gara per la gestione, mediante concessione trentennale di una farmacia comunale. La gara è stata indetta dalla CUC della provincia di Monza e Brianza e, tra le altre, è interessante la definizione dei requisiti di ammissione contestati dalla ricorrente. Tra i predetti requisiti di ammissione era prevista infatti la partecipazione a soggetti aventi un oggetto sociale «compatibile» con la gestione di una farmacia.
Secondo la parte ricorrente – una srl il cui oggetto sociale principale è la gestione delle farmacie – la società aggiudicataria, in quanto in possesso oggetto sociale più ampio rispetto alla gestione delle farmacie, e con gestione di case di cura private, non avrebbe avuto diritto all’aggiudicazione, in quanto requisito incompatibile rispetto alla lex specialis di gara. Secondo la ricorrente, infatti, l’aggiudicazione sarebbe illegittima, in quanto violerebbe l’art. 10 della legge 362/1991 (relativa appunto alla gestione comunale delle farmacie).
Il TAR non accetta sotto questo profilo il ricorso, in quanto l’esclusività dell’oggetto sociale fa riferimento alle sole farmacie private, mentre per le farmacie comunali bisogna piuttosto far riferimento al concetto di attività “coerente” oppure “compatibile” e non può essere confuso con quello di attività “esclusiva”.
Il TAR chiarisce quindi che in base alla norma di riferimento, legge 362/1991, per procedure di concessione della gestione di farmacie comunali, la partecipazione è ammessa anche ad operatori economici in possesso di un oggetto sociale più ampio rispetto a quello specifico di gestione di farmacie.