-
Blog
03 Giugno 2022
Partenariato pubblico privato: obbligo o facoltà di aderire a Consip?
Obbligo o facoltà di aderire alle convenzioni Consip in caso di proposta Partenariato pubblico privato secondo l’art. 183 c. 15 del codice
Con sentenza n. 4128/2022 del 24 maggio 2022 il Consiglio di Stato (sez. quinta) ha ribadito l’obbligo di adesione alle Convenzioni Consip per le stazioni appaltanti che sono tenute ad aderire ovvero a derogare solo previa valutazione comparativa anche per la cosiddetta finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183 c 15 del codice degli appalti.
Stando ai fatti, un operatore economico aveva presentato ad una provincia del nord Italia una proposta di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, per la gestione del servizio energia per gli immobili provinciali, dichiarata di pubblico interesse dalla provincia stessa.
Secondo il ricorrente, la provincia non aveva svolto una adeguata valutazione comparativa tra i contenuti del PPP e quelli della convenzione Consip, non avendo rivolto all’operatore economico della Convenzione la “richiesta preliminare di fornitura” (RPF), presuntivamente necessaria ai fini della valutazione del contenuto della convenzione stessa.
Il Consiglio di Stato sposa tale sentenza: prima di derogare all’obbligo di adesione alle convenzioni Consip le stazioni appaltanti non possono limitarsi ad una istruttoria generica comparativa, ma devono richiedere una effettiva RFP al fine di verificare puntualmente il benchmark prezzo-qualità e il perimetro dei servizi. Secondo il Cds infatti “deve premettersi che l’adesione alle convenzioni Consip da parte delle amministrazioni pubbliche permette il pieno rispetto da parte delle stesse dell’obbligo derivante dai principi del diritto nazionale ed europeo di individuare il migliore contraente tramite procedure ad evidenza pubblica”. In ogni caso, sempre secondo il CDS, l’amministrazione ha facoltà di attivare i propri strumenti di negoziazione, eccezionalmente, ove da ciò conseguano condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate dalle convenzioni Consip.
Nello specifico caso, secondo il Consiglio di Stato, “ la valutazione comparativa …è stata effettuata omettendo la cosiddetta “Richiesta Preliminare di Fornitura” (RPF). Tale richiesta costituisce proprio la modalità per rendere omogenee, e dunque confrontabili, le proposte, in considerazione dell’oggettiva astrattezza dell’elencazione delle prestazioni potenzialmente irrogabili dal titolare della convenzione Consip”.
Per concludere, le amministrazioni, prima di lanciare una gara di PPP ex art. 183 co. 15, devono effettuare una cosiddetta valutazione comparativa non tanto sulla convenzione, ma piuttosto (quando prevista) sulla richiesta preliminare di fornitura, impostando quest’ultima con l’esatto perimetro delle prestazioni oggetto di PPP e che ne permettono una effettiva e non astratta confrontabilità.
Ti è piaciuto questo articolo?