• Consip, Soggetti Aggregatori regionali e acquisti autonomi degli enti locali: il Consiglio di Stato ribadisce la gerarchia negli approvvigionamenti della PA

    Blog

Home   |   Blog   |   Consip, Soggetti Aggregatori regionali e acquisti autonomi degli enti locali: il Consiglio di Stato ribadisce la gerarchia negli approvvigionamenti della PA


05 Dicembre 2025

Consip, Soggetti Aggregatori regionali e acquisti autonomi degli enti locali: il Consiglio di Stato ribadisce la gerarchia negli approvvigionamenti della PA

Consip, Soggetti Aggregatori regionali e acquisti autonomi degli enti locali: il Consiglio di Stato ribadisce la gerarchia negli approvvigionamenti della PA

Con la sentenza n. 9052 del 19 novembre 2025, la Sezione V del Consiglio di Stato interviene nuovamente sul rapporto tra adesione alle convenzioni Consip, ricorso ai soggetti aggregatori regionali e possibilità per i Comuni di procedere con acquisti in autonomia.

Il caso riguardava il Comune di Quartu Sant’Elena, che aveva scelto di aderire all’Accordo Quadro Consip “Facility Management – Grandi Immobili” anziché agli strumenti della centrale di acquisto regionale per includervi anche il servizio di portierato.

La decisione si fonda su un impianto normativo ormai consolidato, che individua una gerarchia precisa tra strumenti di approvvigionamento.

  • 9, commi 3 e 3-bis, del d.l. 66/2014: È la norma che istituisce il sistema nazionale dei soggetti aggregatori. Stabilisce che amministrazioni statali, Regioni, enti locali e SSN devono rivolgersi a Consip o ai soggetti aggregatori regionali per determinate categorie di beni e servizi. Il comma 3-bis consente procedure autonome solo in caso di assenza di contratti attivi o di urgenza, con durata strettamente necessaria.

 

  • Art. 1, comma 449, l. 296/2006: Prevede che le PA utilizzino le convenzioni Consip o, almeno, i relativi parametri prezzo–qualità come limiti massimi nelle proprie procedure.
  • 1, comma 510, l. 208/2015: Introduce la regola della motivazione rafforzata: l’ente può discostarsi da Consip o dalle centrali regionali solo se il bene o servizio non è idoneo al proprio fabbisogno. La decisione va motivata dall’organo di vertice e trasmessa alla Corte dei conti. Gli acquisti autonomi diventano quindi una eccezione rigorosa.
  • DPCM 24 dicembre 2015: Individua le categorie e le soglie merceologiche soggette all’obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori. È un atto amministrativo e non può derogare alla legge, né prevalere su norme successive.

Nel caso in esame, il Comune ha scelto Consip pur in presenza di una convenzione regionale sul solo portierato: secondo le motivazioni del Comune l’Accordo Quadro Consip comprende infatti un insieme più ampio di servizi – manutenzione impianti, igiene ambientale, reception, facchinaggio – consentendo una gestione più integrata dei fabbisogni interni rispetto alla soluzione contrattuale della Centrale di committenza regionale, che prevedeva il solo portierato.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che il ricorso a Consip rappresenta la regola generale, mentre l’acquisto autonomo costituisce l’eccezione da motivare puntualmente.

La stessa giurisprudenza ha più volte affermato che aderire a una convenzione Consip non equivale a un affidamento diretto, ma è una scelta organizzativa che si innesta su una gara già svolta secondo le regole dell’evidenza pubblica. Per questo non occorre una motivazione analitica sulla convenienza, poiché il modello presenta un’“economia intrinseca”.

La sentenza conferma una linea interpretativa stabile:

  • prima opzione → Consip o soggetti aggregatori regionali: non vi è alcuna priorità tra il soggetto aggregatore regionale o Consip.
  • procedura autonoma: solo se motivata e solo quando le convenzioni non sono idonee;
  • libertà dell’ente esercitabile, ma entro una cornice che premia la centralizzazione dell’acquisto.

Ti è piaciuto questo articolo?