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25 Settembre 2026
Appalti, la nuova proposta di Regolamento UE che guarda anche alla sostenibilità

La proposta, attualmente in esame, del nuovo regolamento europeo sul tema dei contratti pubblici segna un cambio di passo decisivo rispetto al quadro delineato dalle direttive numero 23,24 e 25 introdotte nel 2014.
La scelta del Regolamento come strumento giuridico atto a regolare a livello comunitario la materia, introduce un testo direttamente applicabile negli Ordinamenti degli Stati membri senza la necessità di leggi nazionali di recepimento. Per un sistema giuridico come quello italiano, caratterizzato da una disciplina interna articolata e da continui aggiornamenti del Codice dei contratti, questo passaggio potrebbe trasformare radicalmente non soltanto la sostanza dei requisiti ambientali, ma l’architettura stessa con cui le regole vengono introdotte e rese operative sul territorio.
Riconoscendo i limiti del modello attuale, in cui gli strumenti di acquisto ecologico sono rimasti ampiamente sottoutilizzati a causa della loro natura opzionale, la Commissione europea vuole evitare di percorrere la strada di un vincolo generalizzato a ogni singola gara o dell’imposizione rigida dell’EU Ecolabel. La proposta in esame segue un approccio selettivo, mirato a mantenere una quota di discrezionalità in capo alle amministrazioni e a concentrare i criteri vincolanti unicamente sui settori e sui prodotti in cui l’intervento comunitario è in grado di aggregare la domanda e incidere efficacemente sul mercato.
Il punto cardine della riforma proposta è rappresentato dall’articolo 54, che impone alle stazioni appaltanti di inserire nei bandi caratteristiche ambientali conformi agli standard stabiliti a livello europeo per determinate categorie merceologiche. L’armonizzazione preventiva introduce requisiti uniformi nei settori in cui le divergenze tra le normative nazionali rischiano di frammentare il mercato interno. In questo modo, le imprese possono investire in tecnologie sostenibili con la certezza di poterle offrire in più Paesi, senza dover adeguare ogni volta prodotti, certificazioni e documentazione amministrativa.
L’esigenza di elevate prestazioni ecologiche viene tuttavia bilanciata con la tenuta economica del sistema. Consapevole che standard troppo severi potrebbero contrarre la platea dei partecipanti, la Commissione deve valutare preventivamente la disponibilità dei beni, i costi per le amministrazioni e l’impatto complessivo sulla concorrenza.
A tutela del funzionamento del mercato, la normativa in esame propone di introdurre una clausola di salvaguardia che consentirebbe alle stazioni appaltanti di derogare all’obbligo europeo in presenza di un unico fornitore senza alternative ragionevoli, di costi manifestamente sproporzionati o di insormontabili difficoltà tecniche di gestione e manutenzione.
Gli effetti potenziali del Regolamento in esame sul tessuto produttivo sarebbero differenziati. Per i grandi gruppi e gli operatori transfrontalieri la presenza di regole uniche rappresenterebbe un fattore di semplificazione e stabilità mentre per le piccole e medie imprese l’adeguamento ai nuovi standard richiederebbe investimenti tecnologici, risorse finanziarie e riorganizzazioni dei processi.
L’articolo 51, parallelamente, vorrebbe ampliare l’oggetto stesso dell’acquisto verde, superando la tradizionale logica della proprietà del bene. Le stazioni appaltanti sarebbero incentivate a valorizzare la durata, la riparabilità, il riuso e il contenuto riciclato, aprendo a modelli contrattuali innovativi come il noleggio, il leasing e la fornitura “product as a service”. In materia di efficienza energetica, gli obblighi derivanti dalla normativa sarebbero ancora più stringenti, collegando direttamente le procedure di gara alle normative sull’ecodesign, all’etichettatura europea e ai parametri definiti dalla tassonomia ambientale.
L’efficacia complessiva della riforma dipenderà, dunque, dalla capacità di coniugare ambizione ecologica e sostenibilità economica. Il valore del nuovo regolamento in esame non risiederà nella semplice introduzione di criteri ambientali, già contemplati dalla normativa vigente, quanto nella capacità di gestire requisiti europei direttamente applicabili, valutare con precisione l’effettivo grado di maturità dell’offerta e ricorrere, ove necessario, alle deroghe previste. Ciò consentirà di preservare una concorrenza effettiva senza compromettere gli obiettivi di transizione ecologica dell’Unione.
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