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08 Settembre 2023
Le tipologie di soccorso istruttorio nel nuovo codice secondo il Consiglio di Stato
Con Sentenza n. 7870 del 21 agosto 2023 il Consiglio di stato – Sezione 5, pur con riferimento ad un ricorso indetto rispetto ad una procedura negoziata bandita con D. Lgs. 50/2016, stigmatizza in maniera chiara ed univoca le tipologie di soccorso istruttorio utilizzabili dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 101 del nuovo Codice Appalti, D. Lgs. 36/2023.
Dall’interpretazione del Consiglio di Stato, evidenziate nella citata Sentenza, sono messe a disposizione delle Amministrazioni ben quattro tipologie di soccorso istruttorio:
a) soccorso integrativo o completivo (art. 101 c. 1, lett. a);
b) soccorso sanante (art. 101 c. 1, lett. b);
c) soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101 c. 3);
d) soccorso correttivo (art. 101 c. 4).
Il primo tipo di soccorso istruttorio, denominato dal C.d.S. “soccorso integrativo o completivo” è da riferirsi alle casistiche rientranti nel 101 c. 1 lett. a) e mira in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (ad esclusione, quindi, della documentazione relativa all’offerta tecnica ed economica). Tale soccorso istruttorio si applica quindi sulla busta amministrativa per colmare carenze di documenti che la stazione appaltante non è in
grado di recuperare autonomamente tramite il FVOE.
Il soccorso istruttorio cosiddetto “sanante”, richiamato secondo il C.d.S. dal c. 1 lett. b), consente invece di sanare difetti della busta amministrativa di natura non quantitativa ma bensì qualitativa.
Il terzo tipo di soccorso istruttorio individuato dalla Sentenza è il soccorso istruttorio in senso stretto, applicabile alle buste B e C, il quale “abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto
(strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica”.
L’ultima tipologia di soccorso istruttorio individuata nella Sentenza, differisce invece dai precedenti, in quanto non attivabile dall’Amministrazione ma dallo stesso Operatore Economico, il quale con il cosiddetto “soccorso correttivo” di cui al comma 4, può chiedere di rettificare errori che ne inficino materialmente il contenuto.
In conclusione, dalla lettura della Sentenza, il D. Lgs. 36/2023 ha ampliato la portata di utilizzo del soccorso istruttorio, guidato dalla necessità di superare l’operato “formalistico” dei soggetti pubblici, evitando, nelle procedure di gara, e nei limiti del possibile, che il rigore e la formalità precludano la limitazione di offerte, a generando un “disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione”.
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