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05 Maggio 2023
RTI nelle procedure di servizi e forniture: le novità del nuovo Codice
Il nuovo codice appalti (D. Lgs. 36/2023) introduce delle rilevanti novità nella disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese nelle procedure di servizi e forniture.
In primo luogo si segnala il superamento della distinzione tra RTI di tipo orizzontale e verticale di cui al co. 2 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016: nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
Nella nuova formulazione di cui all’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 non vengono più riportate tali definizioni. Resta da chiarire se debba intendersi superata anche la distinzione tra prestazioni principali e secondarie negli appalti di servizi e forniture, non essendo le stesse più espressamente menzionate nel nuovo codice. Negli appalti di lavori pubblici, invece, la possibilità di individuare lavorazioni relative a categorie prevalenti e scorporabili è chiaramente prevista all’art. 119 del nuovo codice.
Resta ancora fermo l’onere in capo al raggruppamento di specificare, in sede di offerta, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l’impegno di questi a realizzarle.
Per quanto attiene al possesso dei requisiti di partecipazione, l’art. 68 co. 11 del nuovo codice introduce la seguente novità: i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. Il nuovo codice quindi recepisce in pieno quanto già affermato dalla CGUE nella sentenza del 28.04.2022 (C-642/20).
Nello stesso co. 11 il legislatore con l’inciso ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare sembra aver reintrodotto la necessaria corrispondenza tra le quote di esecuzione e quelle di qualificazione.
Se da un lato, quindi, la nuova disciplina apre ai raggruppamenti favorendo la partecipazione in forma aggregata alle procedure di appalto, dall’altro, viene comunque tutelato l’interesse della stazione appaltante – e quindi l’interesse pubblico – a che le prestazioni affidate vengano eseguite dagli operatori economici in possesso dei relativi requisiti.
Ai sensi del co. 4, resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti ottemperano ai requisiti di capacità economico- finanziaria e/o tecnico-professionale, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.
Il co. 17 dello stesso art. 68 ammette invece il recesso di una o più imprese raggruppate a condizione che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.
Si precisa infine che le stesse disposizioni si applicano ai consorzi ordinari nonché, per quanto compatibili, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 65 co. 2 lett. g) del nuovo codice.
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