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28 Febbraio 2025

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione (CPR)

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione (CPR)

Il 7 gennaio 2025, è entrato in vigore il nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione, il quale prevede le nuove condizioni per la relativa commercializzazione, stabilendone i requisiti di base per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE. Il regolamento avrà efficacia a partire dall’ 8 gennaio 2026 per permettere agli operatori economici e agli enti pubblici di adeguare i propri processi.

Di seguito si elencano le novità introdotte rispetto al precedente Regolamento:

  • Sostenibilità ambientale: È stato introdotto il sistema di valutazione e verifica 3+, focalizzato sulla sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione. Questo sistema integra la valutazione del ciclo di vita del prodotto e si applica anche all’imballaggio, garantendo che la prestazione di sostenibilità ambientale sia estesa per l’intero ciclo di vita del prodotto.
  • Marcatura CE unificata: Il regolamento stabilisce che nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE. Questo provvedimento mira a evitare la frammentazione del mercato e le informazioni fuorvianti derivanti da diverse metodologie di valutazione.
  • Passaporto digitale dei prodotti: È stato istituito un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione, accessibile per un periodo di 25 anni. Questo passaporto contiene informazioni chiave, come la dichiarazione di prestazione e di conformità, istruzioni per l’uso, informazioni sulla sicurezza e documentazione tecnica. Il passaporto digitale è compatibile e interoperabile con il passaporto digitale dei prodotti sostenibili, facilitando la tracciabilità e la gestione delle informazioni lungo l’intero ciclo di vita del prodotto e senza compromettere l’interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici (BIM).
  • Requisiti minimi negli appalti pubblici: Il regolamento introduce requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione in ambito UE, applicabili alle procedure di appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire requisiti più ambiziosi o aggiuntivi relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti.
  • Integrazione della stampa 3D: Il regolamento amplia la definizione di “prodotto da costruzione” includendo qualsiasi elemento fisico, avente o meno una forma, compresi i prodotti fabbricati tramite stampa 3D. Questo riconoscimento riflette l’evoluzione tecnologica nel settore delle costruzioni.

Queste modifiche mirano a garantire la sicurezza, la sostenibilità e l’efficienza dei prodotti da costruzione, allineandosi agli obiettivi ambientali e tecnologici dell’Unione Europea.

Il Capo XII del nuovo regolamento si concentra sugli appalti pubblici, stabilendo l’obbligo di rispettare requisiti minimi di sostenibilità ambientale. Questa norma si rifà ai principi già sanciti dalla legislazione italiana riguardante i Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), ma con l’intento di armonizzare tali criteri a livello europeo, favorendo una maggiore coerenza nelle pratiche di appalto sostenibile a livello continentale.

In Italia, il Decreto Legislativo 106/2017 recepiva il precedente regolamento e disciplinava l’adattamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento dei materiali da costruzione.

L’articolo 20, comma 1 del Decreto Legislativo n. 106/2017 prevede al momento una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che utilizzi prodotti non conformi al regolamento CPR, nell’ambito delle proprie responsabilità. Se il fatto configura un reato più grave, la pena prevede l’arresto fino a sei mesi e una multa che va da 10.000 a 50.000 euro, nel caso in cui siano impiegati prodotti o materiali destinati ad uso strutturale o antincendio.

Il progettista che prescrive l’uso di prodotti non conformi o che viola le norme relative alla dichiarazione di prestazione e alla marcatura CE è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria tra 2.000 e 12.000 euro. Se il fatto è considerato un reato più grave, la pena prevede l’arresto fino a tre mesi e una multa tra 5.000 e 25.000 euro, qualora la prescrizione riguardi materiali e prodotti destinati a uso strutturale o antincendio.

In questo 2025 le stazioni appaltanti e la filiera di fornitura dovranno adeguarsi in vista dell’entrata in vigore del regolamento, anche per mezzo dei progetti esecutivi che saranno oggetto di contratti di appalto.

In conclusione, l’obiettivo del Regolamento 2024/3110 è accelerare la transizione verde, in modo da rendere più trasparente la catena di fornitura dei prodotti da costruzione attraverso l’utilizzo di nuovi sistemi digitali.

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