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18 Settembre 2026

RTI e art. 97: la tempestività come leva di affidabilità nelle gare pubbliche

RTI e art. 97: la tempestività come leva di affidabilità nelle gare pubbliche

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV Ter, n. 14923/2026, offre una lettura significativa dell’art. 97 del d.lgs. 36/2023 e del ruolo dei requisiti di partecipazione nei raggruppamenti temporanei di imprese.

Il caso riguarda una procedura aperta indetta da Trenitalia per l’affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di ingegneria per verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione esecutiva di interventi di adeguamento. Il raggruppamento ricorrente aveva presentato la migliore offerta per il lotto interessato, ma la stazione appaltante ha disposto l’esclusione valorizzando la posizione di una mandante rispetto ai requisiti richiesti dalla disciplina di gara.

Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra qualificazione dei componenti del RTI, oggetto sociale e tempestiva attivazione del sub-procedimento rimediale previsto dall’art. 97. La norma consente, a determinate condizioni, di preservare la partecipazione del raggruppamento attraverso l’estromissione o la sostituzione del componente interessato, nel rispetto dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta e della par condicio tra concorrenti.

Nel caso esaminato, il TAR ha attribuito rilievo alla data di maturazione del requisito. La mandante aveva modificato il proprio oggetto sociale dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, inserendo attività riconducibili ai servizi di ingegneria. Il Collegio ha ritenuto tale modifica sostanziale, poiché le attività originariamente indicate risultavano orientate a servizi di supporto tecnico, gestione digitale dei processi e servizi informatici avanzati. Da questa prospettiva, la qualificazione richiesta dalla lex specialis doveva risultare già integrata al momento della partecipazione.

La pronuncia valorizza anche il coordinamento con l’art. 66 del Codice dei contratti pubblici e con l’Allegato II.12, che individuano i soggetti abilitati a partecipare alle procedure per servizi di architettura e ingegneria. Per gli operatori economici, il dato organizzativo assume quindi rilievo strategico: oggetto sociale, qualificazioni, ruoli esecutivi e attività assegnate a ciascun componente del RTI devono essere coerenti con la disciplina di gara fin dalla fase di costruzione della compagine.

L’art. 97 emerge come strumento di equilibrio tra continuità della procedura e tutela della concorrenza. La sua applicazione richiede una condotta tempestiva e trasparente: quando la situazione rilevante precede la presentazione dell’offerta, il raggruppamento deve comunicarla alla stazione appaltante, indicare il soggetto interessato e documentare le misure adottate, oppure le ragioni che hanno reso praticabile un diverso percorso. La qualità della comunicazione diventa parte integrante dell’affidabilità del concorrente.

Per le stazioni appaltanti, la decisione conferma il valore di istruttorie motivate e coerenti con la lex specialis. Una valutazione puntuale dei requisiti consente di tutelare la par condicio e di rafforzare la certezza della procedura, soprattutto nelle gare complesse e ad alta specializzazione tecnica.

Per imprese, società di ingegneria e professionisti, la sentenza suggerisce un presidio operativo chiaro: la partecipazione in RTI richiede una due diligence preventiva su ciascun componente. La verifica dell’oggetto sociale, delle abilitazioni, delle competenze e della distribuzione delle prestazioni consente di costruire offerte solide e coerenti con il quadro normativo.

In questa prospettiva, la compliance di gara diventa una leva di qualità organizzativa. Tempestività, tracciabilità e coerenza documentale rafforzano la posizione del raggruppamento e contribuiscono a una partecipazione più affidabile, trasparente e orientata al risultato.

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