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15 Novembre 2024

L’esclusione automatica dalle gare pubbliche in presenza di condanne penali: analisi della sentenza del Consiglio di Stato n. 2849/2024

L’esclusione automatica dalle gare pubbliche in presenza di condanne penali: analisi della sentenza del Consiglio di Stato n. 2849/2024

La sentenza n. 2849/2024 del Consiglio di Stato affronta una questione cruciale nel contesto delle gare pubbliche: l’applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (vecchio Codice dei Contratti Pubblici) in relazione a condanne penali che coinvolgono rappresentanti legali di imprese partecipanti. Il caso analizza i criteri di esclusione automatica, le possibilità di dissociazione da condotte illecite e il rispetto della normativa in tema di self-cleaning.

Il ricorso riguarda l’esclusione di un Consorzio da una gara indetta dal Comune di Vasto per l’affidamento della gestione di servizi alla persona. Tale esclusione, relativa al solo lotto 2 della gara, è stata motivata dalla condanna penale a una pena superiore a 18 mesi inflitta all’ex rappresentante legale della cooperativa esecutrice consorziata, cessato dall’incarico da meno di un anno rispetto alla pubblicazione del bando.

Il TAR Pescara aveva già rigettato il ricorso del Consorzio, e l’appello dinanzi al Consiglio di Stato si è concentrato su due principali profili di contestazione:

  1. Erronea applicazione dell’art. 80, commi 1, 3 e 7, del D.Lgs. 50/2016 in relazione all’impossibilità di dimostrare l’effettiva dissociazione rispetto alle condotte penalmente rilevanti.
  2. Modifiche al bando di gara che avrebbero richiesto la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

Secondo la tesi del Consiglio di Stato, l’art. 80 stabilisce criteri precisi per l’esclusione automatica di un’impresa in presenza di condanne penali dei suoi vertici societari. In particolare:

  • Comma 1: prevede l’esclusione per condanne relative a reati gravi, indipendentemente dalla posizione attuale del soggetto condannato nell’impresa.
  • Comma 3: consente all’impresa di evitare l’esclusione dimostrando una dissociazione effettiva e completa rispetto al comportamento del reo, applicabile ai soggetti cessati da meno di un anno.
  • Comma 7: introduce eccezioni per condanne a pene inferiori a 18 mesi, richiedendo misure di self-cleaning come risarcimento del danno o l’adozione di provvedimenti idonei a prevenire futuri reati.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato come il combinato disposto di questi commi stabilisca una gerarchia di regole ed eccezioni:

  • La regola generale è l’esclusione automatica in presenza di condanne a pene superiori a 18 mesi.
  • Le eccezioni sono applicabili solo nei limiti normativi: la dimostrazione della dissociazione (comma 3) o l’adozione di misure riparatorie (comma 7).

Nel caso in esame, l’ex rappresentante della cooperativa consorziata era stato condannato a una pena superiore ai 18 mesi, escludendo l’applicabilità delle eccezioni previste.

Sotto altro punto di vista, il Consorzio aveva contestato anche le modifiche apportate alla Lex Specialis della gara, sostenendo che la proroga dei termini avrebbe richiesto la riapertura delle iscrizioni, permettendo di superare il limite temporale di un anno previsto dall’art. 80. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito che:

  • Le modifiche apportate riguardavano esclusivamente aspetti tecnici e marginali (correzione di punteggi), senza incidere sui requisiti di partecipazione;
  • Non vi era pertanto alcun obbligo di riapertura dei termini, confermando la validità dell’esclusione basata sulla prima pubblicazione del bando.

In conclusione, la sentenza conferma l’applicazione rigorosa dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ribadendo che la dissociazione o il self-cleaning rappresentino eccezioni alla regola generale, e devono essere provate in modo chiaro e inequivocabile. Inoltre, sottolinea come modifiche marginali al bando non alterino i requisiti di partecipazione né giustifichino la riapertura dei termini.

Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di gara, ribadendo la centralità di misure preventive contro comportamenti penalmente rilevanti.

La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un’importante guida per gli operatori economici e le stazioni appaltanti, chiamati a bilanciare le esigenze di legalità con quelle di inclusione e partecipazione.

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