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22 Luglio 2022

Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica

Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica

La seconda classificata di una procedura di gara avente ad oggetto un appalto di servizi ricorreva per l’annullamento della determinazione dirigenziale avente ad oggetto l’aggiudicazione al raggruppamento aggiudicatario. Il principale motivo di ricorso riguardava la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.

Nel caso di specie, la legge di gara prevedeva la sponsorizzazione di eventi organizzati dall’Amministrazione quale servizio aggiuntivo che l’operatore economico avrebbe dovuto indicare nell’offerta tecnica.

L’aggiudicatario inseriva però gli importi delle sponsorizzazioni all’interno dell’offerta tecnica, violando così il divieto di commistione suddetto.

Il TAR Lombardia, Milano Sezione I, con sentenza del 6 luglio 2022 n. 1600 ha ritenuto fondato il ricorso e illegittima l’aggiudicazione in quanto disposta in violazione del principio di segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche argomentando come segue:

  • “La giurisprudenza è costante nell’affermare che il divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica ed è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti: la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della commissione aggiudicatrice può, invero, essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica” ;
  • “Il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta”.

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