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24 Luglio 2026
Offerta tecnica difforme: quando la lex specialis guida il confine tra esclusione e valutazione

Con la sentenza n. 5930 del 21 luglio 2026, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato torna su un tema centrale per la gestione delle gare pubbliche: il rapporto tra difformità dell’offerta tecnica, requisiti essenziali della lex specialis e principio di massima partecipazione. La pronuncia offre una chiave di lettura utile per stazioni appaltanti e operatori economici, perché chiarisce quando una proposta tecnica diversa da quella attesa può incidere sull’ammissibilità dell’offerta e quando, invece, resta confinata al piano della valutazione qualitativa.
Il caso nasce nell’ambito di una procedura relativa alla gestione del ciclo sanzionatorio del Codice della strada e delle procedure per le infrazioni amministrative accertate dalla Polizia municipale di Cellole. Al centro della controversia vi era la proposta di smartphone commerciali, dotati di SIM, in luogo di un sistema di comunicazione via radio delle pattuglie. Il TAR aveva valorizzato tale scostamento come elemento idoneo a incidere sulla conformità dell’offerta; il Consiglio di Stato, riformando la decisione, ha invece ricondotto il tema entro una valutazione più ampia dell’oggetto della gara e della struttura dei criteri tecnici.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione dell’aliud pro alio. Secondo la sentenza, la difformità dell’offerta rispetto alla lex specialis può comportare l’esclusione anche in assenza di una clausola espulsiva espressa, ma solo quando i documenti di gara individuano con certezza caratteristiche minime o essenziali del servizio, della fornitura o dei lavori. Quando questa certezza manca e permane un margine di ambiguità, riprende forza il favor partecipationis e l’interesse al più ampio confronto concorrenziale.
La decisione distingue inoltre tra requisiti essenziali e criteri premiali. Le prestazioni offerte nell’ambito dei criteri di valutazione tecnica, quando risultino difformi rispetto alla lex specialis, possono non ricevere il punteggio premiale; tuttavia, se hanno carattere marginale e accessorio e non incidono sull’offerta complessiva, non determinano automaticamente inammissibilità, inefficacia o invalidità dell’offerta. Nel caso concreto, la fornitura di smartphone commerciali non è stata ritenuta sufficiente a configurare un aliud pro alio, considerando l’oggetto complessivo della procedura.
Il principio si collega al quadro dell’art. 10 del d.lgs. 36/2023, che valorizza tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione. La norma consente alle stazioni appaltanti di introdurre requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali, purché attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti.
Per le stazioni appaltanti, la ricaduta operativa è chiara: la lex specialis va costruita distinguendo con precisione ciò che rappresenta un requisito minimo, ciò che costituisce un elemento migliorativo e ciò che può essere oggetto di valutazione comparativa. Questa distinzione rafforza la qualità della gara, riduce l’area del contenzioso e consente alle commissioni di motivare in modo più solido l’attribuzione dei punteggi.
Per gli operatori economici, la pronuncia conferma il valore di offerte tecniche coerenti, documentate e funzionali all’interesse pubblico perseguito dalla procedura. Soluzioni alternative o tecnologicamente diverse possono trovare spazio quando la disciplina di gara non le esclude in modo chiaro e quando risultano compatibili con l’oggetto dell’affidamento. Resta centrale la capacità di spiegare, già in offerta, la corrispondenza funzionale tra quanto proposto e quanto richiesto.
La sentenza invita quindi a un approccio sostanziale e proporzionato: chiarezza nella progettazione della gara, rigore nella valutazione tecnica e attenzione alla concorrenza come leva per il miglior risultato pubblico. In questa prospettiva, la difformità non è una categoria unica, ma un elemento da leggere in relazione alla funzione della clausola, alla sua chiarezza e al peso effettivo della prestazione nell’economia complessiva dell’offerta.
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