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01 Novembre 2024
Ancora su costi della manodopera – apparentemente – non ribassabili: secondo ANAC sono ribassabili ma scatta la verifica di anomalia dell’offerta
Con la Delibera n. 452 dello scorso 9 ottobre 2024, ANAC risponde ad una istanza di parere congiunta per l’affidamento del servizio di pulizie bandito da una CUC per conto di una Stazione Appaltante.
La procedura di gara prevedeva, come da nuovo Codice, il valore della base d’asta decurtato del costo della manodopera e dei costi della sicurezza e chiedeva ai concorrenti di ribassare esclusivamente il valore netto a base di gara. Ad esito della procedura, la CUC escludeva il concorrente primo in graduatoria in quanto, in fase di gara, lo stesso aveva ribassato i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante, offrendo uno sconto del 110% sull’importo soggetto a ribasso.
Secondo il concorrente, al contrario, l’esclusione sarebbe illegittima in quanto il concorrente avrebbe potuto dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione del servizio. Quindi la Stazione Appaltante, anziché procedere all’esclusione dell’offerta avrebbe prima dovuto chiedere al concorrente le giustificazioni sul valore offerto.
Sulla controversa questione del Codice, nel corso degli ultimi 12 mesi abbiamo già affrontato come vi siano dubbi interpretativi e applicativi.
Se da una parte il costo della manodopera sembra non ribassabile (in analogia ai costi di sicurezza da interferenza), dall’altra il concorrente può ribassare la sola voce di manodopera (così come già previsto nel precedente D. Lgs. 50/2016).
L’ANAC nella propria Relazione Illustrativa al Bando Tipo n. 1 aveva già chiarito che «Con riferimento all’importo dell’appalto, è stato ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l’art. 41 co. 14 del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso, dall’altro fa salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell’offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall’operatore nell’offerta saranno, poi, oggetto di verifica.
Ai sensi dell’art. 110, co. 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L’operatore economico, quindi, potrà giustificare l’offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi”.
Con tale interpretazione, l’ANAC intende bilanciare da una parte la “tutela rafforzata della manodopera”, dall’altra la “libertà di iniziativa economica e d’impresa costituzionalmente garantita”. Entro tale equilibrio di tutela di interessi, prosegue l’ANAC, resta la facoltà per l’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante.
Infatti, solo seguendo tale impostazione, si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, co. 9, D. Lgs. 36/2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili.
Pertanto è pacificamente confermato anche dalla più recente giurisprudenza che non esiste un divieto assoluto di ribassabilità dei costi della manodopera, in quanto il concorrente potrebbe proporre soluzioni innovative e più efficienti, oppure, come spesso avviene nei servizi, all’applicazione di un CCNL diverso da quello adottato dalla Stazione Appaltante per effettuare il calcolo del costo della manodopera.
In conclusione, sostiene l’ANAC, la conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera è, non l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia dell’offerta.
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