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08 Novembre 2024
Partenariato Pubblico-Privato e relativa durata: i chiarimenti dell’ANAC
L’ANAC con il parere n. 52 del 9 ottobre 2024 si sofferma sulla qualificazione di un contratto di Partenariato Pubblico-Privato in considerazione della durata dello stesso.
Nel quesito posto all’Autorità, l’Amministrazione comunale rappresenta di voler affidare, in regime di concessione, la gestione di un impianto sportivo di piccole-medie dimensioni, per una durata contrattuale stimata in tre anni.
In considerazione delle ridotte dimensioni del servizio e del breve periodo di affidamento, l’Amministrazione chiede di chiarire, in primo luogo, se la fattispecie descritta possa configurare o meno un’ ipotesi di concessione, non ricorrendo uno dei presupposti previsti dal Codice, ossia un rapporto contrattuale di lungo periodo.
Preliminarmente, l’ANAC evidenzia che le procedure di affidamento di appalti e concessioni sono definiti dal D. Lgs. 36/2023, che recepisce le direttive comunitarie e viene posto a tutela dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Come più volte ribadito dall’Autorità stessa, il Codice dei Contratti Pubblici è ispirato al principio di tassatività e tipicità delle procedure ad evidenza pubblica; conseguentemente, le Stazioni Appaltanti non possono porre in essere procedure di affidamento diverse rispetto a quelle disciplinate dal Codice.
Lo stesso vale per i contratti di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), di cui al Libro IV, per i quali il legislatore ha fissato i caratteri essenziali che devono sempre ricorrere affinché uno schema negoziale possa essere qualificato come PPP di tipo contrattuale.
L’articolo 174, in particolare, prevede la co-esistenza delle seguenti quattro componenti:
- tra l’Ente concedente e uno o più operatori economici privati deve istaurarsi un rapporto contrattuale di lungo periodo;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto deve provenire in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione;
- il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi deve essere allocato in capo al soggetto privato.
Pertanto, nel PPP devono obbligatoriamente e congiuntamente ricorrere i caratteri elencati nel comma 1 del citato art. 174, tra i quali è necessariamente incluso “un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico”.
A tal proposito, alcune indicazioni in ordine alla durata della concessione sono contenute nell’art. 178, in base al quale la stessa, opportunamente determinata dall’Ente concedente e indicata nel bando di gara, deve essere commisurata al periodo di tempo in cui appare ragionevole che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati e consegua un ritorno sul capitale investito.
Tale durata non deve essere di certo sovradimensionata, ma per la sostenibilità dell’operazione di PPP nel suo complesso, deve essere comunque “di lungo periodo”, quindi di durata utile a perseguire l’obiettivo fissato dalla norma.
“
Laddove tale carattere (come espressamente richiesto nell’art. 174, comma 1) non ricorra, il contratto che l’Amministrazione intende affidare non appare qualificabile come PPP.
”
In conclusione, per quanto sopra esposto, può osservarsi che la fattispecie descritta nell’istanza, laddove non presenti tutti i requisiti elencati nel citato art. 174, comma 1, incluso quello relativo alla durata di lungo periodo del rapporto contrattuale, non può costituire un contratto di PPP.
Conseguentemente, l’Amministrazione dovrebbe valutare l’opportunità di procedere ad una rimodulazione dell’impostazione dell’affidamento in concessione, al fine di renderlo pienamente coerente con le disposizioni degli artt. 174 e s.s. del Codice o, in alternativa, procedere mediante lo schema dell’appalto pubblico.
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