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07 Luglio 2023
PNRR: al traguardo le modifiche al Codice della Proprietà Industriale
Lo scorso 23 giugno, la Commissione Attività Produttive della Camera, presieduta da Alberto Gusmeroli, ha concluso l’esame, senza modifiche, del testo del nuovo Codice della Proprietà Industriale (CPI), già in precedenza licenziato in Senato. L’Italia centra così una delle riforme previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nella Componente 2 della prima Missione (M1C2) che ha come obiettivo quello della digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo del nostro paese.
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Il nuovo Codice – coordinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy –, che si compone di 32 articoli, modifica diversi punti del vecchio testo del 2005 (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
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Una delle novità più interessanti è il ribaltamento del c.d. “professor’s priviledge” (art. 3), ossia il passaggio dei diritti legati all’invenzione dai ricercatori alle strutture di appartenenza quali Università, Enti di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), etc.
La norma opera quindi un’inversione di titolarità, ponendo l’accento sulla struttura di appartenenza del ricercatore ed attribuendo ad essa i diritti derivanti dall’invenzione, qualora essa si sia sviluppata nell’ambito di un rapporto di lavoro – anche a tempo determinato – con l’Ente, a meno che la stessa struttura non depositi la domanda o vi rinunci entro un tempo massimo di nove mesi.
In ogni caso, l’inventore ha diritto ad una remunerazione non inferiore al 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento derivanti dall’invenzione, dedotti i costi sostenuti dall’Ente in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e rinnovo.
Questo intervento normativo – accolto favorevolmente anche da Confindustria – allinea l’Italia con il resto dei paesi europei, promuovendo il trasferimento tecnologico da parte delle strutture pubbliche. Infatti, da un lato consente una gestione dei brevetti semplificata, favorendo la nascita di partnerships tra Università, Enti pubblici di ricerca e imprese, dall’altro contribuisce a creare un ambiente di sana concorrenza tra le stesse Università, spingendole ad attivare proficue collaborazioni con le imprese, per valorizzare la propria attività inventiva.
Si tratta di un cambiamento importante e che porterà vantaggi notevoli. Infatti, secondo i dati della rete di start-up Italian Tech Alliance, l’attuale sistema ha contribuito a deludenti ricavi per ricerca, ad esempio oltre 60 volte inferiori a quelli registrati nel Regno Unito.
Sempre in quest’ottica, l’art. 4 contente alle Università e agli Enti pubblici di dotarsi di Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) per la valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale, anche attraverso la collaborazione con le imprese.
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Altra novità è inserita all’art. 22, che interviene sul contrasto ai falsi e prodotti contraffatti, consentendo alla Guardia di Finanza di sequestrare tali prodotti anche direttamente durante un evento fieristico.
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Ad oggi, invece, “gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, salve esigenze di giustizia penale, possono essere soltanto descritti e fotografati per costituire un elemento di prova”. La soppressione di questo comma, garantirà maggiore speditezza ed effettività agli interventi, evitando tutele tardive che non produrrebbero i medesimi effetti.
All’art. 2, scatta inoltre la protezione provvisoria di modelli e disegni esposti nelle fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi di reciprocità di trattamento, consentendo al richiedente di rivendicare la c.d. “priorità di esposizione”.
Parimenti, sempre per favorire la tutela del prodotto industriale, soprattutto a sostegno delle PMI, viene introdotto all’art. 7 la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito stesso, ma anche successivamente, entro un mese dalla data di presentazione. Questa norma, già consentita in diversi Paesi dell’Unione, permette di eliminare uno svantaggio competitivo per le aziende che depositano in Italia, dal momento che la concorrenza sulla tutela brevettuale si basa sul principio “first to file” (ossia, prevale il diritto di chi ha la prima data di deposito del brevetto).
Infine, grande importanza viene data alla digitalizzazione del deposito delle domande (art. 10 e 11), necessaria per modernizzare il sistema nazionale di registrazione e gestione dei titoli di proprietà intellettuale, cancellando l’obbligo della trasmissione di documentazione cartacea all’Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero da parte delle Camere di Commercio.
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