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26 Maggio 2023
Comunità energetiche rinnovabili: in attesa dell’approvazione da parte della Commissione Europea
Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), a fine febbraio 2023, ha inviato all’Unione europea la proposta di decreto che incentiva le comunità energetiche.
La proposta è ora in attesa del via libera della Commissione Ue, che potrebbe anche richiedere eventuali modifiche¹.
Con questo decreto l’Italia andrà a recepire la Direttiva europea RED II 2001/2018, con la quale l’Ue ha riconosciuto valenza giuridica alle associazioni di cittadini attive nel condividere l’energia; ha inoltre ampliato la figura del produttore/consumatore di energia (prosumer), alternativa fino ad ora possibile solo per chi era proprietario di un impianto.
A tal proposito, Il cammino italiano verso le CER appare ben presto poco lineare. Occorrono due procedure di infrazione per sollecitare l’adozione delle direttive RED II (Ue n. 2018/2001 Renewable Energy Directive II)e Iem (Ue n. 2019/944 Directive on common rules for the Internal Market for Electricity) che costituiscono la cornice entro la quale sono fissati i principi generali in materia di energia rinnovabile e di mercato energetico.
A fine 2021, i decreti legislativi n. 199 e 210 danno attuazione alle due direttive ma, nel frattempo, l’Europa è già andata oltre con il Fit for 55 Package, un insieme di riforme in cui è prevista anche la revisione della direttiva Red II per porla in linea con i nuovi obiettivi di contrasto al cambiamento climatico.
In attesa dell’approvazione da parte della Commissione Ue della proposta di decreto , vi è da dire che con la Direttiva 2018/2001 (c.d. RED II), sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, l’Unione europea ha posto al centro delle proprie politiche energetiche il concetto di autoconsumatore di energia da fonti rinnovabili, definendo alcuni punti fondamentali.
In tal senso è stato stabilito che gli Stati membri debbano provvedere affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabili e venga assicurato ai clienti finali il diritto di partecipare a Comunità di Energia Rinnovabile.
La Direttiva disciplina le Comunità di Energia Rinnovabile (art. 22) stabilendo che le stesse abbiano diritto di:
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.
Al fine di favorire in ogni modo la creazione di Comunità di Energia Rinnovabile, la Direttiva richiede concretamente agli Stati membri (all’articolo 22, comma 4) di fornire anche un quadro di sostegno, atto a promuovere e agevolare lo sviluppo di energia rinnovabile, che garantisca, tra l’altro che:
- siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le Comunità di Energia Rinnovabile;
- il gestore di rete competente cooperi con le Comunità di Energia Rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia elettrica all’interno delle Comunità di Energia Rinnovabile;
- le Comunità di Energia Rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;
- siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una Comunità di Energia Rinnovabile;
- fornire un sostegno normativo e di sviluppo alle autorità pubbliche e aiutarle a parteciparvi direttamente.
L’articolo 42-bis del decreto legge 162/2019 prevede quindi “transitoriamente” che i clienti finali si associno, per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile, ovvero per realizzare Comunità di Energia Rinnovabile, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari siano associati nel solo caso in cui le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;
- nel caso di Comunità di Energia Rinnovabile, gli azionisti o membri siano persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. Per le imprese private viene stabilita la condizione che la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non debba costituire l’attività commerciale e industriale principale;
- l’obiettivo principale dell’associazione, nel caso delle comunità energetiche rinnovabili, sia fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- la partecipazione alle Comunità di Energia Rinnovabile sia aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro di seguito specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
Per quanto concerne gli Autoconsumatori di energia rinnovabile (art. 21) la Direttiva specifica che gli stessi, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:
- produrre energia elettrica rinnovabile, anche per il proprio consumo, immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, cessioni a fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari. In relazione all’energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, gli autoconsumatori di energia rinnovabile non sono soggetti a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi, mentre, in relazione all’energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella propria disponibilità, gli autoconsumatori di energia rinnovabile non sono soggetti a procedure discriminatorie o sproporzionate né a oneri o tariffe;
- installare e gestire sistemi di accumulo dell’energia elettrica abbinati a impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l’energia elettrica immagazzinata che rimane nella propria disponibilità;
- mantenere i propri diritti e obblighi in quanto clienti finali;
- ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del proprio valore a lungo termine per la rete elettrica, l’ambiente e la società;
- viene anche previsto (al co. 5) che l’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile possa essere di proprietà di un soggetto terzo o gestito da un soggetto terzo in relazione all’installazione, all’esercizio e alla manutenzione, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore; tale soggetto terzo non è considerato un autoconsumatori di energia rinnovabile.
¹Il testo ha una valenza fondamentale dal momento che regola i meccanismi incentivanti sull’energia condivisa all’interno degli schemi e al contempo definisce il coordinamento con le misure di sostegno in conto capitale, come quelle previste dal Piano nazionale di resilienza e ripresa (PNRR). Il decreto è quindi l’ultimo tassello mancante per la costituzione delle nuove CER che potranno ricevere un incentivo sull’energia condivisa all’interno del perimetro della medesima cabina primaria, così come definite dal decreto legislativo 199/2021 e che apre alla costituzione e al futuro esercizio di comunità capaci di operare a livello territoriale, coinvolgendo molteplici attori e generando benefici per la collettività.
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