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16 Settembre 2022
Albo dei gestori ambientali
Alcuni chiarimenti dal Ministero della Transizione Economica per i trasporti transfrontalieri.
Lo scorso 28 luglio il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato una circolare volta a chiarire alcuni dubbi relativi all’scrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.
Nella circolare, in particolare si chiariscono diverse questioni.
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Cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano
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La circolare chiarisce che “in caso di impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi, stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso di licenza comunitaria, che intenda effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, questa debba iscriversi all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 5 del D.lgs. 152/2006 nella categoria 1, 4 o 5 in funzione della tipologia di rifiuti trasportata”. Resta inteso che l’impresa di autotrasporto dovrà essere in possesso della licenza comunitaria al trasporto merci.
Sono invece escluse le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea prive di licenza comunitaria al trasporto merci.
Il ministero chiarisce che, in tale specifica fattispecie, verrà apposta sul provvedimento di iscrizione all’albo la seguente dicitura: “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”.
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Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano
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La circolare ricorda la definizione di trasporto combinato, inteso come “i trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni:
- la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d’aria;
- la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco”.
Quindi, secondo il ministero, in caso di trasporto combinato l’iscrizione dovrà essere nella categoria 6 dell’Albo.
Nella circolare si chiarisce anche che nel caso di trasporto combinato transfrontaliero che non rispetta le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, questo deve essere considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; in altre parole, i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, devono essere definiti come trasporti di rifiuti interni allo Stato. Nel caso in cui questi siano svolti da un’impresa estera, questi rientrano nella casistica di trasporti di cabotaggio. Si rimanda quindi al precedente punto 1.
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Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia
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Sul tema la circolare chiarisce che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti – alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3, – purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio) – nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.
In tal caso l’impresa stabilita all’estero, iscritta all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia (ai sensi del punto n. 1 della presente circolare) può avvalersi dell’art. 8, comma 3 del DM 120/2014, comma 3 per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.
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