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13 Gennaio 2023
Autoconsumo diffuso: ARERA pubblica il nuovo testo integrato
Con la delibera 727/2022/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD). Sono disciplinate le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi n. 199/21 e n. 210/21.
Le configurazioni per l’autoconsumo diffuso oggetto del TIAD sono individuate in:
- sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» con linea diretta per i quali il produttore e il cliente abbiano richiesto di accedere alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete pubblica;
- sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» privi di linea diretta;
- sistemi di autoconsumo individuale da clienti attivi «a distanza» privi di linea diretta;
- gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente;
- gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- comunità energetiche rinnovabili;
- comunità energetiche di cittadini.
Il testo unico integrato anticipa il decreto di incentivazione che sarà emanato nelle prossime settimane da parte del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Insieme, i due provvedimenti forniscono il quadro generale delle regole per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in regime di autoconsumo.
In sostanza, dopo tredici mesi dalla legge che istituisce le comunità energetiche, è giunta la delibera di ARERA che regola incentivi e funzionamento dell’energia prodotta e condivisa in autonomia attraverso le fonti rinnovabili. La norma si inserisce nel quadro strategico dello “sviluppo di mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica”, e fornisce le specifiche tecniche e le nuove regole per la gestione della produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili all’interno delle Comunità energetiche rinnovabili (CER).
Il TIAD fa seguito e sostituisce la delibera 318/2020/R/eel a partire dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Così come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 199/21.
Il testo, Allegato A alla delibera n. 727/22, è così articolato:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Oggetto e finalità
- Articolo 3 – Requisiti per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
TITOLO II MODALITÀ PROCEDURALI
- Articolo 4 – Procedure per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
TITOLO III MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER L’AUTOCONSUMO DIFFUSO
- Articolo 5 – Adempimenti in capo ai referenti di una configurazione per l’autoconsumo diffuso
- Articolo 6 – Adempimenti in capo al GSE
- Articolo 7 – Regolazione delle partite economiche
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 8 – Obblighi informativi
- Articolo 9 – Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione del servizio per l’autoconsumo diffuso
- Articolo 10 – Individuazione delle aree sottese alla stessa cabina primaria
- Articolo 11 – Regole Tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso e portale informatico del GSE
- Articolo 12 – Verifiche e controlli operati dal GSE
- Articolo 13 – Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche per l’invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni necessari ai fini del presente provvedimento
- Articolo 14 – Disposizioni finali
Tra le novità rispetto a questa deliberazione ci sono definizioni univoche per le configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici. In prima battuta, la zona di mercato che rileva per individuare l’energia elettrica condivisa. In secondo luogo, l’area sottesa alla medesima cabina primaria (e non più secondaria) che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata.
In particolare, i punti essenziali del TIAD sono i seguenti:
- Vengono richiamate le definizioni previste dai decreti legislativi n. 199/21 e n. 210/21 per tutte le varie configurazioni per l’autoconsumo diffuso. Distinguendo tra energia elettrica condivisa nella zona di mercato, energia elettrica autoconsumata nell’area sottesa alla medesima cabina primaria ed energia incentivata come da disposizioni normative.
- Ai fini della valorizzazione dell’autoconsumo diffuso, viene confermato il modello regolatorio virtuale di cui alla deliberazione 318/2020/R/eel, adattandolo alle nuove disposizioni normative. Esso consente di valorizzare l’autoconsumo diffuso in modo efficiente garantendo a tutti i clienti finali e ai produttori di mantenere i propri diritti attualmente salvaguardati ed i propri doveri.
- Poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è riferita all’area sottesa alla cabina primaria di alta e media tensione (e non più alla cabina secondaria di media e bassa tensione), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico. Si prevede che la prima identificazione delle aree abbia una validità breve (7 mesi) e sia sottoposta a consultazione da parte dei distributori. Ciò al fine di apportare tempestivamente eventuali correzioni. A seguire il periodo di validità delle aree, che rileva per nuove configurazioni, è pari a 2 anni. Nella pratica, sul punto vi è da dire che lo strumento fondamentale per promuovere le comunità energetiche ovvero la mappatura delle utenze collegate alle rispettive cabine primarie non è ancora disponibile.. Tale mappa dovrà fornire le informazioni necessarie alle società che distribuiscono l’elettricità nel nostro Paese. Questo strumento sarebbe dovuto essere rilasciato a marzo 2022 da ARERA. Ad oggi si confida in una pubblicazione entro il primo marzo 2023.
- Vengono semplificate, rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso. In particolare, si prevede che le aree siano fruibili on-line. Inizialmente sui siti internet dei singoli distributori e, a seguire, sul sito internet del GSE. Evitando che i referenti delle configurazioni debbano interfacciarsi con i distributori come avviene nel periodo transitorio. Inoltre, si prevede che l’accesso alle configurazioni, da un punto di vista geografico, sia effettuato e verificato sulla base dell’indirizzo di fornitura (noto a tutti). E non sulla base dell’indirizzo del punto di connessione. Infine, si prevede che le verifiche di appartenenza geografica alle configurazioni per l’autoconsumo siano gestite autonomamente dal GSE. Eventualmente con il supporto dei distributori.
- Sono definite le modalità con cui il GSE (soggetto deputato all’applicazione del modello regolatorio virtuale nei confronti delle configurazioni in oggetto e dei relativi soggetti referenti):
- quantifica l’energia elettrica autoconsumata su base oraria;
- ripartisce l’energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione;
- determina la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. Non necessariamente applicata a tutta l’energia elettrica autoconsumata;
- pone le basi per l’applicazione dell’incentivo ove spettante. Non necessariamente applicato a tutta l’energia elettrica autoconsumata e oggetto di definizione a cura del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- Vengono definite le modalità per la messa a disposizione dei dati di misura necessari per la valorizzazione dell’autoconsumo, in modo analogo alla deliberazione 318/2020/R/eel. Tali modalità potranno essere oggetto di evoluzione, con i tempi necessari, utilizzando il Sistema Informativo Integrato. Evitando, cioè, un canale comunicativo diretto tra distributori e GSE. Viene rimandata a successivi provvedimenti la definizione delle modalità per lo scomputo in bolletta dell’energia elettrica autoconsumata nel caso di clienti finali domestici. Ciò anche tenendo conto delle criticità sollevate sul medesimo istituto (oltre che sulle relative modalità operative, pur semplificate) dai soggetti interessati nell’ambito della consultazione.
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