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27 Gennaio 2023
Limiti al soccorso istruttorio
La mancata individuazione del prodotto oggetto dell’offerta economica rispetto alle prescrizioni del capitolato è da ritenersi elemento essenziale dell’offerta economica che ne determina l’esclusione.
Una società partecipava ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e veniva esclusa dalla suddetta procedura poiché la stazione appaltante aveva ritenuto indeterminata la sua offerta economica.
La società esclusa ricorreva avverso la deliberazione dell’Amministrazione riguardante gli esiti della procedura di gara ed ogni altro atto presupposto e conseguente, chiedendone l’annullamento e il suo eventuale subentro nello svolgimento dell’appalto.
La ricorrente riteneva che il giudizio di non conformità dell’offerta economica compiuto dalla stazione appaltante sarebbe stato illegittimo perché, tra i vari motivi, non sarebbe stato preceduto dal soccorso istruttorio procedimentale per “sanare” l’incompletezza dell’offerta economica.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, con sentenza n. 42/2023 ha ritenuto il ricorso infondato nel merito per i motivi di seguito riportati.
Innanzitutto, i giudici rammentano che nelle procedure di gara con il criterio del massimo ribasso l’aggiudicazione avvenga automaticamente nei confronti del concorrente che ha offerto il prezzo più basso dopo aver individuato con esattezza il prodotto offerto :“L’individuazione precisa del prodotto è, infatti, un elemento essenziale dell’offerta economica che, in sua carenza, ne determina senz’altro la esclusione”; da ciò deriva che la mancata individuazione del prodotto oggetto di offerta economica non avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio.
Difatti l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”
A rafforzare il dato normativo appena esplicitato, i giudici richiamano recente giurisprudenza secondo la quale:
- “nella fase precedente all’esame dell’offerta tecnica ed economica la stazione appaltante, in caso di carenze formali, ha l’alternativa tra l’esclusione dalla gara della concorrente o il c.d. soccorso istruttorio, mentre nella fase dell’esame di dette offerte -già ammesse – l’amministrazione non può consentire integrazioni. Ciò perché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, impedendo così l’applicazione dell’istituto per colmare carenze dell’offerta tecnica al pari di quella economica.” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1030 del 13 febbraio 2019).
- l’interlocuzione fra Stazione Appaltante ed operatori economici è possibile e può essere attuata attraverso il soccorso istruttorio anche nella fase successiva a quella amministrativa, a condizione che sia rigorosamente rispettato il divieto di modificazione e/o integrazione postuma dell’offerta e nei soli casi di inesattezze ed imprecisioni dell’offerta causati dalla non chiara formulazione della lex di gara o da altra causa non imputabile al concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2146 del 27 marzo 2020).
Nel caso di specie, l’organo tecnico aveva rilevato difformità tra l’offerta economica e le prescrizioni del capitolato che non avrebbero potuto essere oggetto di soccorso istruttorio senza ledere la par condicio tra i partecipanti alla gara.
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