• Offerta in rialzo solo sui singoli prezzi

    Blog

Home   |   Blog   |   Offerta in rialzo solo sui singoli prezzi


14 Febbraio 2022

Offerta in rialzo solo sui singoli prezzi

Il Consiglio di Stato ribadisce l'inammissibilità

Offerta in rialzo solo sui singoli prezzi

ll Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 688 del 01/02/2022 torna ad affrontare la questione se sia ammissibile indicare, in sede di offerta economica, prezzi unitari in rialzo, rispetto a quelli previsti dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara, quando l’offerta risulta complessivamente inferiore alla base d’asta.

Oggetto di giudizio è la legittimità del provvedimento di esclusione da una gara a procedura aperta adottato nei confronti della ricorrente sia per aver applicato il ribasso d’asta agli oneri della sicurezza non ribassabili sia per aver proposto, nella formulazione dei prezzi unitari relativi ai diversi servizi offerti, alcuni importi superiori a quelli della base d’asta.

Volendosi soffermare solo sul secondo motivo di esclusione, il ricorrente argomentava, in particolare, che, pur avendo presentato dei prezzi unitari superiori a quelli indicati, le offerte economiche per entrambi i lotti erano complessivamente inferiori rispetto all’importo totale posto a base d’asta e che la clausola del Disciplinare su cui si fonda il motivo di esclusione sarebbe in contrasto con il principio di tipicità delle cause di esclusione e ciò in quanto l’art. 59 comma 4 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 definisce inammissibili esclusivamente le offerte “il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto” e non anche quelle che risultino in aumento rispetto a voci o importi parziali della base di gara.

Il Consiglio di Stato, nel rigettare tutti i motivi di appello, evidenzia che, nel caso in esame, dalla documentazione di gara si evince la chiara volontà della Committente di contenere la spesa complessiva anche e soprattutto identificando un limite di costo invalicabile per ciascuna delle tipologie di servizi richiesti, sanzionando con l’esclusione della procedura le ipotesi di violazione del tetto massimo così definito.

Il dato normativo non si pone in contrasto con tale scelta, considerando che l’art. 59 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 non vieta alle Stazioni Appaltanti di dare rilevanza alle singole voci di costo offerte e di disporre conseguentemente l’esclusione delle offerte in aumento anche per ciascuna delle singole voci.

Il Consiglio di Stato sottolinea, inoltre, che una fissazione dei prezzi unitari, riferiti alle singole forniture/prestazioni oggetto dell’appalto, costituisce un meccanismo utile e funzionale soprattutto alla logica del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella misura in cui il valore tecnico del “prodotto” o del “servizio” offerto è strettamente parametrato al prezzo che per esso si offre.

Appare quindi evidente che, nonostante il superamento del singolo prezzo unitario non necessariamente implichi anche il superamento del complessivo importo a base d’asta, la Stazione Appaltante possa avere interesse a identificare puntualmente le esatte caratteristiche delle prestazioni richieste anche in rapporto al costo stimato per ciascuna di esse e ciò rileva, in particolare, nelle procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’OEPV.

Per leggere la sentenza completa clicca qui

Ultime dal Blog