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01 Maggio 2026
Se il superminimo può “fare equivalenza” tra CCNL diversi in gara

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, la scelta del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non è più un dettaglio “di contorno”.
L’art. 11 del d.lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante di indicare, nei documenti iniziali di gara, il CCNL applicabile al personale impiegato nell’appalto; e consente agli operatori economici di indicare in offerta un CCNL diverso, purché sia garantita l’equivalenza delle tutele economiche e normative. La dichiarazione di equivalenza, inoltre, è destinata a essere verificata prima dell’aggiudicazione con le modalità dell’art. 110 e secondo i criteri dell’Allegato I.01.
In questo quadro, una domanda è diventata ricorrente nella pratica: se il CCNL scelto dall’operatore economico assicura minimi tabellari inferiori rispetto a quello indicato dalla lex specialis, può “colmare” il divario promettendo un superminimo ai lavoratori impiegati nel servizio?
La risposta offerta dal Consiglio di Stato, con la sentenza 24 aprile 2026, n. 3209 (Sez. V), è netta: ai fini del giudizio di equivalenza economica, il superminimo non può essere utilizzato come strumento di compensazione.
Il punto di partenza è il dato normativo. L’art. 4 dell’Allegato I.01 stabilisce che la valutazione di equivalenza economica tra contratti collettivi deve essere effettuata “in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua”, individuate in voci tipizzate (retribuzione tabellare, contingenza, EDR, mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste). La norma orienta così il confronto su elementi predeterminati e stabilmente esigibili, rendendo la comparazione oggettiva e verificabile ex ante.
Su questo presupposto, la sentenza sviluppa un passaggio decisivo: il superminimo, quando è previsto come voce “eventuale” (ossia rimessa alla scelta del datore di lavoro e alla contrattazione individuale), non può essere qualificato come componente fissa. È, piuttosto, un elemento accessorio, aggiuntivo rispetto ai minimi tabellari, normalmente collegato a meriti, condizioni particolari o maggiore onerosità delle mansioni. Proprio perché non strutturalmente imposto dalla fonte collettiva, non offre quella stabilità che l’Allegato I.01 richiede per certificare l’equivalenza delle tutele economiche.
La conseguenza è che il giudizio di equivalenza non può trasformarsi in una “sommatoria” tra: (i) le voci retributive fisse previste dal CCNL alternativo; e (ii) una integrazione individuale promessa dall’operatore economico. Se l’equivalenza deve essere misurata sulle componenti fisse, l’eventuale superminimo resta fuori dal perimetro del confronto. E, se il CCNL indicato in offerta presenta componenti fisse inferiori a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante, la dichiarazione di equivalenza non regge.
Il rigore dell’impostazione è funzionale alla tutela ex ante dei lavoratori: il giudizio di equivalenza deve poggiare su parametri standardizzati e controllabili, senza dipendere da pattuizioni individuali (per definizione variabili) che renderebbero più incerta la verifica e più fragile la parità di trattamento tra concorrenti.
Indicazioni operative:
- stazioni appaltanti: impostare la verifica sulle sole componenti fisse (All. I.01) e motivare l’esito sulla base di una comparazione chiara delle voci retributive, senza valorizzare superminimi “ad personam” come correttivi del divario;
- operatori economici: se si propone un CCNL diverso, dimostrare che le componenti fisse non sono inferiori a quelle del CCNL indicato in gara; in alternativa, impegnarsi ad applicare in esecuzione il CCNL indicato dalla stazione appaltante.
In definitiva, Cons. Stato n. 3209/2026 delimita l’equivalenza come comparazione ancorata a elementi fissi, predeterminati e verificabili, escludendo che il superminimo possa “riempire” ex post eventuali differenziali. Un indirizzo che aumenta la certezza (e la difendibilità) delle valutazioni, ma richiede maggiore accuratezza documentale già in sede di offerta.
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