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27 Settembre 2024
Servizi Analoghi e SIA
Il TAR Campania, con sentenza n. 4906 del 10 settembre 2024, ha rimarcato l’orientamento ANAC circa la distinzione tra servizi analoghi e identici, applicabile anche ai servizi di progettazione.
Il caso esaminato dal TAR ha avuto ad oggetto la gara per l’aggiudicazione di un appalto integrato.
Il RTI ricorrente ha sostenuto che il RTP, indicato dal Consorzio aggiudicatario della progettazione, non avrebbe rispettato alcune previsioni del Disciplinare e, per quanto di interesse, ha mosso una critica con riferimento all’attribuzione dei punteggi relativi alle progettazioni similari e all’esecuzione di lavori similari, adducendo che alcuni di essi non avrebbero dovuto essere valutati in quanto in concreto svolti da soggetti non facenti parte del raggruppamento.
Il TAR ha ritenuto privi di fondamento i rilievi di parte ricorrente.
Nel motivare il rigetto, il Tribunale ha ripreso il consolidato orientamento ANAC, perseguito altresì dalla giurisprudenza di merito.
A tal proposito, si rammenta infatti che l’Autorità, nel parere precontenzioso n. 147 del 30 marzo 2022, ha evidenziato che tale nozione va intesa “non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità”.
Coerentemente con l’indirizzo dell’ANAC, la giurisprudenza ha precisato che “nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944).
E ancora, “quando la lex specialis di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla Stazione Appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche” (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220).
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