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07 Febbraio 2025

Decreto Correttivo: obbligo in caso di subappalto di riservare una quota alle PMI

Decreto Correttivo: obbligo in caso di subappalto di riservare una quota alle PMI

Abbiamo già discusso nel nostro articolo “Decreto Correttivo e PMI: uno “Small Business Act” italiano?- Blog – Martino & Partners” della possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione alle procedure di gara alle sole micro, piccole e medie imprese (PMI).

La versione ufficiale del Correttivo, che da gennaio modifica sostanzialmente il Codice degli Appalti, introduce un’altra importante novità volta a favorire la partecipazione delle micro piccole e medie imprese agli acquisti della pubblica amministrazione.

Infatti, i concorrenti che vogliono ricorrere al subappalto sono obbligati già in fase di gara ad impegnarsi a riservare una quota di almeno il 20% del valore di subappalto dichiarato alla categoria delle PMI.

Il riferimento normativo è all’art. 108 c. 2 del codice:

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1.”

Tenuto conto tuttavia del “sovrano” principio di libertà imprenditoriale, “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.”

Si riportano le implicazioni concrete per amministrazioni e per concorrenti:

  • La stazione appaltante deve aggiornare il disciplinare di gara, nel paragrafo relativo al subappalto, indicando tale ulteriore obbligazione prevista dal Codice (in attesa che sia rilasciato a breve il bando tipo ANAC aggiornato al Correttivo);
  • Nel DGUE il concorrente, oltre alla volontà di indicare il subappalto dovrebbe indicare se intende derogare a tale soglia minima del 20%, specifica le ragioni per cui, in base alla composizione del mercato di riferimento, si intenda derogare.
  • In corso di esecuzione del contratto, in fase di autorizzazione del subappalto, la stazione appaltante deve verificare che sia almeno rispettata la soglia del 20% destinata alle PMI ovvero la soglia inferiore dichiarata dal concorrente in gara.

La norma non è al momento chiara sulla necessità di motivare una percentuale superiore al 20%, tuttavia si reputa, in assenza di giurisprudenza, che l’onere motivazionale sia sicuramente necessario in caso di deroga al ribasso, mentre, affidando una quota maggiore e, quindi, favorendo un maggior importo agli appalti della pubblica alle piccole e medie imprese, non sia necessaria una motivazione per affidamenti superiori.

Come comportarsi se il concorrente non dichiara o conferma in gara tale quota del 20% del valore del subappalto?

Come principio consolidato di giurisprudenza, il subappalto rappresenta un requisito di esecuzione e quindi, in fase di gara, la mancata indicazione di tale percentuale dovrebbe pacificamente consentire l’attivazione del soccorso istruttorio.

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