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02 Giugno 2023
Anomalia dell’offerta nel nuovo Codice Appalti
Il nuovo codice appalti (D.Lgs. n.36/2023) ha introdotto importanti modifiche anche in relazione all’istituto dell’offerta anormalmente bassa.
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In primo luogo, la riforma ha separato la disciplina prevista per gli appalti sotto-soglia rispetto a quella prevista per quelli sopra-soglia.
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Per i primi, l’articolo 54 prevede l’esclusione automatica delle offerte al ricorrere delle seguenti condizioni:
- l’appalto (di lavori o servizi) è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso;
- l’offerta supera la soglia di anomalia calcolata applicando uno dei metodi (A, B o C) di cui all’Allegato II.2 al Codice;
- nei documenti di gara la stazione appaltante indica quale metodo di calcolo sarà applicato in relazione alla procedura in corso oppure prevede che tale scelta avvenga tramite sorteggio in sede di valutazione delle offerte;
- il numero di offerte presentate deve essere pari o superiore a cinque.
Quanto sopra riportato non trova applicazione per gli affidamenti diretti di cui all’articolo 50 c.1 lett. a) e b). In ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
È evidente quindi che il legislatore, nel disciplinare l’anomalia dell’offerta per procedura sotto-soglia al minor prezzo, ha seguito quanto già previsto in regime emergenziale dalla Legge n. 120/2020.
Per quanto riguarda, invece, le procedure sopra-soglia e quelle sotto-soglia ma aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’articolo 110 del nuovo codice introduce una rilevante novità. Viene meno, infatti, la seguente previsione di cui all’articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016: la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre
L’articolo 110 del nuovo codice ha quindi eliminato il criterio oggettivo dei 4/5 a fronte di una valutazione maggiormente discrezionale da parte della stazione appaltante che si trova a valutare la potenziale anomalia delle offerte presentate.
Tale discrezionalità non si traduce però in mero arbitrio, dato che il legislatore delinea l’ambito di valutazione a cui la stazione appaltante deve attenersi. In particolare, la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta deve essere valutata sulla base di elementi specifici, inclusi i costi della manodopera e della sicurezza dichiarati ai sensi dell’articolo 108 c. 9.
Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, il nuovo codice prevede che la stazione appaltante indichi – nel bando o nell’avviso – gli elementi specifici di cui terrà conto ai fini della valutazione delle offerte potenzialmente anomale.
Resta ferma, ovviamente, la possibilità per il concorrente di produrre giustificazioni a sostegno della propria offerta; non sono tuttavia ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. Sotto quest’ultimo aspetto il nuovo articolo 110 non apporta alcuna modifica alla precedente disciplina.
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