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15 Dicembre 2023
Gare sotto soglia: affidamento diretto, procedura negoziata o procedure ordinarie? Il chiarimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nelle gare sotto soglia devono obbligatoriamente essere utilizzati l’affidamento diretto e la procedura negoziata o si può scegliere di ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica?
La questione è stata sollevata a seguito delle nuove disposizioni del Codice Appalti del 2023, che sembrano differire dall’approccio più flessibile adottato nella versione del 2016.
Il nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023), nell’articolo 50, chiarisce le modalità di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.
Tuttavia, la normativa sembra lasciare poco spazio di manovra, suggerendo che l’affidamento diretto e la procedura negoziata siano obbligatori nelle gare sotto soglia e che quindi non sia consentito alle Stazioni Appaltanti indire procedure aperte per importi di procedure negoziate. Questa rigidezza contrasta con il Codice del 2016, che, nell’articolo 36, esplicitava chiaramente la possibilità di ricorrere alle procedure sopra-soglia.
Tale volontà del Codice, fortemente contrastata dall’ANAC (in quanto in contrasto con il principio di trasparenza e pubblicità), mirava a snellire il processo di aggiudicazione degli appalti.
A tal proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emesso una circolare, la 298/2023, il 20 novembre scorso.
In essa, il MIT spiega che l’affidamento diretto e la procedura negoziata applicano il principio di risultato, che impone alle Stazioni Appaltanti di procedere con massima tempestività nell’affidamento dei lavori o dei servizi.
Il principio del risultato, secondo la circolare, implementa i principi di buon andamento, efficienza, efficacia e tempestività, nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea. Tuttavia, viene sottolineato che “viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.”
Da ciò emerge che le Amministrazioni hanno la libertà di scegliere la procedura di affidamento che ritengono più opportuna. In ogni caso, per motivi di efficienza, il MIT suggerisce alle Stazioni Appaltanti di preferire le procedure semplificate nelle gare sotto soglia.
La recente circolare del MIT ha dissipato il dubbio e confermato la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie nelle gare sotto soglia, lasciando alle Stazioni Appaltanti la flessibilità di scegliere la modalità di affidamento più adatta alle specifiche esigenze, pur incentivando l’adozione delle procedure semplificate per favorire l’efficienza e la tempestività.
L’ANAC, al riguardo, ha evidenziato come si sia compiuto un passo avanti, seppur con l’ausilio di una circolare anziché di una legge. Il presidente dell’ANAC, Busia, ha sottolineato l’importanza di una legislazione appropriata che vada a delineare chiaramente il tema, enfatizzando i rischi associati alla pratica attuale.
Secondo Busia, quanto contenuto nel nuovo articolo 50 del Codice, rappresenta una forzatura che priva la stragrande maggioranza dei contratti delle necessarie forme di pubblicità. Ciò, afferma Busia, danneggerebbe non solo le imprese, ma anche le casse pubbliche, poiché l’assenza di una procedura trasparente potrebbe portare a una selezione di fornitori basata sulla vicinanza o sulla conoscenza piuttosto che sulla competenza.
Il presidente dell’ANAC evidenzia come questa pratica possa comportare un aumento dei costi, con le amministrazioni che potrebbero rivolgersi alla prima impresa disponibile senza stimolare la concorrenza o richiedere preventivi, compromettendo la qualità delle forniture e dei servizi. Busia avverte che, anche al di fuori dei casi di corruzione, premiare il fornitore “più vicino” potrebbe portare a scelte non basate sulla meritocrazia, causando un aumento delle spese e una diminuzione della qualità delle opere.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha espresso alcune riserve sul tema.
A detta di quest’ultimo la circolare, infatti, offre un’interpretazione del Codice dei Contratti che va oltre il dato letterale del testo, il quale sembra abbastanza chiaro sull’argomento.
L’articolo 50 del nuovo Codice, che disciplina le procedure per gli appalti di dimensioni ridotte, specifica chiaramente l’utilizzo degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate senza bando. Queste procedure, a detta del Consiglio, sarebbero state concepite appositamente per rendere più veloci e semplici i processi.
Va notato infatti, sempre secondo la visione del Consiglio, che questo genere di procedure mirano a accelerare e semplificare i processi senza la necessità di pubblicare bandi. Inoltre, come evidenziato anche dall’ANAC, è importante sottolineare che una circolare non può modificare una legge e perciò sarebbe auspicabile un provvedimento legislativo.
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