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03 Febbraio 2023

Limite temporale tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica

L’ANAC ha stabilito che è illegittimo inserire un limite temporale alle esperienze pregresse come criterio di valutazione dell’offerta tecnica.

Limite temporale tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Con un esposto l’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria architettura e consulenza tecnica ed economica) segnalava alla stazione appaltante e all’ANAC l’inserimento nella documentazione di gara di una clausola relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica avente ad oggetto la descrizione di tre servizi di progettazione svolti negli ultimi quindici anni relativi ad interventi affini a quello oggetto della gara, e ritenuti significativi della capacità professionale dell’operatore economico offerente”.

L’ANAC in una Nota a firma del Presidente approvata dal Consiglio nell’adunanza del 17 gennaio 2023 ha, quindi, contestato all’Amministrazione la previsione di un limite temporale per la comprova dei servizi svolti, limite non previsto né nelle linee guida ANAC n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” né nel bando tipo n. 3 “Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Il limite temporale viene ritenuto illegittimo ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice appalti secondo il quale l’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.

Invero, le linee guida ANAC n. 1 dispongono che “i criteri di valutazione delle offerte possano essere individuati  […] da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe” ma non vi è una prescrizione circa l’arco temporale di riferimento per i tre servizi significativi e affini.

 

Un limite temporale minerebbe di fatto la concorrenza e non aggiungerebbe alcunché alla qualità delle prestazioni effettuate quale unico parametro di valutazione

Non sono state ritenute accoglibili le considerazioni della stazione appaltante, secondo la quale l’arco temporale con riferimento ai tre servizi significativi non avrebbe minato la concorrenza ma sarebbe stato utile per alzare l’asticella della qualità considerata la complessità dell’opera da realizzare.

Secondo l’ANAC quindi:  “la previsione di un ulteriore limite temporale dello svolgimento dei servizi tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica appare concretare un illegittimo restringimento della concorrenza privo di reali ragioni giustificatrici”; inoltre “Sotto altro profilo, l’affidabilità e la professionalità dell’operatore viene già assicurata a monte attraverso la previsione, tra i requisiti di partecipazione alla procedura, di criteri di capacità tecnica professionale piuttosto stringenti e pertanto eventuali rischi di presentazione in offerta di esperienze “obsolete”, in quanto troppo risalenti nel tempo della vita professionale del concorrente possono essere agevolmente superati in sede di valutazione”.

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