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17 Aprile 2026
Clausola sociale e progetto di riassorbimento: perché l’omissione non è sanabile con il soccorso istruttorio

La clausola sociale è tornata al centro delle gare pubbliche con il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023). Nei servizi e nei lavori a elevata intensità di manodopera, la stazione appaltante è chiamata a presidiare – attraverso la lex specialis – l’obiettivo di continuità occupazionale e di corretta applicazione dei CCNL, evitando che l’adempimento si riduca a una dichiarazione di principio.
Da qui una domanda molto concreta: il “progetto di riassorbimento” (o progetto di assorbimento del personale uscente) richiesto a corredo dell’offerta può essere prodotto in un secondo momento, tramite soccorso istruttorio, se inizialmente omesso?
Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 10 aprile 2026, n. 2877, risponde in modo netto: nelle procedure regolate dal D.Lgs. 36/2023, l’omessa produzione del progetto di assorbimento, quando la lex specialis lo qualifica come allegato obbligatorio dell’offerta (nel caso deciso, dell’offerta economica), legittima l’esclusione e non è suscettibile di soccorso istruttorio.
Il progetto, infatti, non è un “impegno astratto”, ma l’estrinsecazione delle modalità concrete con cui l’operatore intende adempiere alla clausola sociale. È quindi funzionale a verificare la serietà dell’offerta e la reale possibilità di rispettare la stabilità occupazionale, con riflessi anche sulla congruità dei costi di manodopera.
La sentenza valorizza l’art. 102 del Codice: la stazione appaltante può richiedere ai concorrenti specifici impegni (stabilità occupazionale, applicazione dei CCNL, pari opportunità) e l’operatore deve indicare “nell’offerta” le modalità con cui intende adempiere. Quando la legge di gara pretende un documento esplicativo di tali modalità, esso diventa parte integrante dell’offerta.
Da qui la conseguenza: la mancanza del progetto determina una “lacuna dell’offerta”, perché viene meno un elemento strutturale necessario a comprendere come l’operatore intenda dare attuazione alla clausola sociale. Il Consiglio di Stato richiama, in proposito, l’analogia con l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non interferenziali: elementi integrativi dell’offerta economica, doverosamente oggetto di verifica e non integrabili ex post.
Il confine con il soccorso istruttorio è quindi netto: consentire la produzione del progetto dopo la scadenza equivarrebbe a completare una componente essenziale dell’offerta, in violazione dei principi di par condicio e di immodificabilità.
Sul piano pratico, si possono ricavare almeno tre indicazioni:
- Per gli operatori economici: il progetto di riassorbimento, se richiesto “a pena di esclusione”, va trattato come parte dell’offerta e redatto in coerenza con l’organizzazione proposta e con il costo della manodopera.
- Per le stazioni appaltanti: se il progetto è essenziale, l’obbligo va scritto con chiarezza (contenuto minimo, collocazione nella busta, conseguenze dell’omissione), riducendo al minimo le aree di ambiguità.
- Per entrambi: il soccorso istruttorio resta uno strumento di regolarizzazione e chiarimento, ma non può essere usato per “costruire” ex post un elemento che la lex specialis pretende come componente dell’offerta.
In conclusione, la sentenza 2877/2026 conferma un approccio di rigore: quando la lex specialis richiede un progetto di riassorbimento quale allegato obbligatorio, la sua omissione comporta l’esclusione, senza possibilità di rimedio postumo.
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