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05 Settembre 2025

Procedure aperte, infungibilità e clausola di equivalenza: principi e limiti nella Giurisprudenza Amministrativa

Procedure aperte, infungibilità e clausola di equivalenza: principi e limiti nella Giurisprudenza Amministrativa

La sentenza del TAR Lazio (Sezione II) del 16 luglio 2025 riguarda il ricorso presentato da una società produttrice di armi contro Roma Capitale per l’annullamento di un bando di gara relativo alla fornitura di 3.800 pistole semiautomatiche per la Polizia Locale della Città. Il valore complessivo dell’appalto, indetto con procedura aperta, era stimato in €2.964.000,00 IVA esclusa.

Il cuore della controversia risiede nella decisione di Roma Capitale di limitare la gara esclusivamente ad una marca di pistole, di produzione Heckler & Koch, senza prevedere clausole di equivalenza nel caso in cui in gara fossero offerte marche diverse. L’Amministrazione aveva giustificato tale scelta invocando l’infungibilità del prodotto per ragioni tecniche, e motivato la scelta del prodotto specifico sulla base di tre elementi principali riportati nella “Relazione Generale Illustrativa”:

  • Ragioni di natura tecnica, legate alla sicurezza della pistola. La pistola individuata consente lo smontaggio in totale sicurezza, essendo dotata di un meccanismo che consente lo smontaggio solo previa estrazione del caricatore;
  • Ragioni di natura tecnico-economica, legate al fatto che la manutenzione dell’arma può essere curata direttamente presso il Comando, senza necessità di provvedere alla spedizione alla casa madre;
  • Ragioni di natura organizzativa legate al fatto che l’unicità della dotazione, legata allo stesso prodotto già in uso da parte dell’ente, favorirebbe i percorsi di addestramento degli operatori.

Il Tribunale ha evidenziato come la valutazione di infungibilità debba rispettare rigorosi standard motivazionali, poiché comporta una deroga al principio di massima concorrenzialità. Come chiarito dal TAR: “la valutazione di infungibilità/unicità del prodotto richiede una motivazione particolarmente rigorosa, comportando la deroga al principio di massima concorrenzialità, cardine del sistema degli appalti pubblici“.

Inoltre il Codice dei Contratti Pubblici, all’allegato II.5, stabilisce chiaramente che: “le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza“.

E ancora più specificamente: “Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata […] Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile […]. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente»

Il TAR ha quindi ritenuto che le motivazioni addotte dall’Amministrazione non giustificassero la scelta di un prodotto a marchio specifico senza clausola di equivalenza: “Le valutazioni di cui ai punti 2 e 3 della Relazione Illustrativa, non rappresentano, a ben vedere, nemmeno in astratto parametri tecnici di infungibilità, ma mere valutazioni di opportunità che inducono a ritenere preferibile, secondo la stazione appaltante, acquisire esclusivamente il modello H.K.”

Il Tribunale ha sottolineato l’assenza di un’adeguata indagine di mercato per infungibilità, così come previsto dalle linee guida ANAC n. 8 seppur non più in vigore: “non viene allegata alcuna indagine di mercato a comprova, né viene condotta un’analisi puntuale sui restanti brand in circolazione (Beretta, Colt, ecc.) e sulle relative caratteristiche tecniche…

Proprio in base alle Linee Guida ANAC n.8/2017, la stazione appaltante non può accontentarsi delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei.

L’unicità del prodotto, tale da escludere il ricorso a soluzioni diverse, se del caso equivalenti, si può configurare solo allorchè non esistano altri operatori economici sul mercato o soluzioni alternative ragionevoli […], talchè, in ultima analisi, il ricorso a prodotti ‘alternativi’ sarebbe impossibile o assolutamente irragionevole

Pertanto, secondo il TAR, qualora fosse veritiero (per mera ipotesi) che la pistola richiesta rappresenta il modello più rispondente alle esigenze della stazione appaltante, questo (ragionevolmente) consentirebbe a tale prodotto di essere prescelto, come migliore, all’esito della competizione con altri prodotti di altri brand, ma non giustifica la valutazione di unicità che ha invocato l’Amministrazione.

La sentenza rappresenta una ulteriore conferma sui limiti dell’invocazione dell’infungibilità negli appalti pubblici, ribadendo che l’Amministrazione deve dimostrare con rigore l’impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative equivalenti, confermando quindi l’ancora vigenza di fatto delle linee guida ANAC, non potendosi limitare a valutazioni di mera opportunità o preferenza, pena la violazione dei principi di concorrenzialità e pari trattamento che governano il sistema degli appalti pubblici.

Resta ad ogni modo aperto il problema di soluzioni giuridiche che permettano alla stazione appaltante di uscire dai casi di lock-in, per cui un cambio di fornitore (come nel caso di specie) determinerebbero effettive situazioni di “opportunità” anche se non infungibili, generando così elevati per l’amministrazione, quali la sostituzione di tutti i prodotti già acquistati ed ancora in uso, i costi di formazione ecc.

Sul tema la giurisprudenza non ha ancora trovato una conciliazione che possa tutelare le stazioni appaltanti.

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