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17 Marzo 2023
RTI orizzontale e Attestazione SOA
Una Stazione Appaltante presentava istanza di parere di precontenzioso all’ANAC ai sensi del comma 1 dell’art. 211 del D. Lgs. n. 50/2016 per chiedere se un RTI orizzontale potesse essere ammesso a partecipare alla gara. Nello specifico, la gara aveva ad oggetto un affidamento di lavori per un importo di €1.185.000,00 e venivano ammessi RTI orizzontali.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i raggruppamenti orizzontali sono quelli in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
La questione sollevata dalla Stazione Appaltante riguardava la circostanza secondo cui i componenti del RTI partecipante alla gara dichiaravano di eseguire tutte le opere, sebbene soltanto la mandataria risultasse in possesso dell’Attestazione SOA, mentre la mandante, essendone priva, aveva presentato una dichiarazione di possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Invero, l’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 riguarda i requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro che devono possedere gli operatori economici privi di Attestazione SOA.
Nel caso di specie, l’importo contrattuale supera i 150.000 euro, pertanto occorre fare riferimento al comma 2 dell’art. 92 del d.pr. n. 207/2010 il quale prevede che: “i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata e dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
Non vi è quindi più il possesso dei requisiti di qualificazione nella misura minima del 40 per cento in capo alla mandataria o capogruppo, a seguito della sentenza 28 aprile 2022 (C-642/2020) della Corte di Giustizia secondo la quale l’art. 83, comma 8, III periodo, del nostro Codice non è conforme alla direttiva comunitaria 2014/24/UE, poiché essa osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un RTI debba possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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A seguito di tali motivazioni, l’ANAC con delibera n. 319 del 6 luglio 2022 ha dichiarato che l’RTI non potesse partecipare alla gara in quanto l’importo dei lavori era superiore ai 150.000 € e pertanto tutti i componenti dell’RTI avrebbero dovuto possedere la SOA di qualificazione richiesta nei documenti di gara.
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