• Il sopralluogo obbligatorio nel nuovo Codice Appalti

    Blog

Home   |   Blog   |   Il sopralluogo obbligatorio nel nuovo Codice Appalti


19 Gennaio 2024

Il sopralluogo obbligatorio nel nuovo Codice Appalti

Il sopralluogo obbligatorio nel nuovo Codice Appalti

Il TAR Catania, con sentenza 3738 del 12.12.2023 si è occupato delle questioni sottese alla richiesta tardiva di sopralluogo,  ritenuto obbligatorio ai fini della procedura di gara, oggetto della controversia.

Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 92 comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante aveva fissato un termine per il sopralluogo, prevedendo un tempo necessario per il suo espletamento.

Il Tribunale riteneva congruo il termine previsto dalla Stazione Appaltante per la suindicata attività.

L’operatore economico ricorrente, a sua volta, riteneva che l’Amministrazione avesse agito illegittimamente, negando il sopralluogo, seppur tardivo, assumendo che il “disciplinare è atto autonomo pubblicato d’ufficio dalla Stazione Appaltante e la sua immediata conoscenza ben può sfuggire, nell’immediatezza della sua diffusione, ai potenziali concorrenti”.

La Stazione Appaltante, nella nota di riscontro, sottolineava: “la richiesta avanzata, ampiamente tardiva rispetto ai termini di scadenza del sopralluogo, e ancora di più rispetto alla data di indizione della procedura di gara, non può essere accolta. Appare pertanto indiscusso che -OMISSIS- S.r.l., dalla data di indizione dello scorso 23/10/2023, abbia avuto a disposizione ampi margini per richiedere di effettuare il sopralluogo obbligatorio, anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare eventuali differimenti dei termini”.

Dagli atti, infatti, risultava che l’operatore economico avesse rappresentato le sue esigenze, all’Amministrazione resistente, ben otto giorni dopo il termine perentorio, previsto nel disciplinare di gara, per l’espletamento del sopralluogo, nonché quattro giorni dopo la scadenza per presentare richieste di chiarimenti. 

Conseguentemente, l’Amministrazione risultava impossibilitata nel valutare eventuali differimenti dei termini.

A tal proposito, si precisa che, in virtù dell’art. 92 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, il differimento dei termini avrebbe dovuto avere come presupposto la richiesta di “informazioni supplementari significative” comunicate all’Ente “in tempo utile

Difatti, il D. Lgs. n. 36/2023 favorisce una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle Stazioni Appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica). 

A tal proposito, Il TAR rammentava che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, “le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto”.

Nel caso oggetto di disamina, è evidente che proprio per l’ indispensabilità del sopralluogo, necessario ai fini della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione non avrebbe potuto sostenere una condotta differente.

In ultimo, il TAR ha peraltro aggiunto che per l’Amministrazione non vi fosse l’onere di indicare tale adempimento già in sede di avviso relativo all’indagine di mercato, pubblicata in data 22.08.2023.

Difatti, l’art. 2 dell’Allegato II.1 del d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che l’avviso di avvio dell’indagine di mercato deve indicare “il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante”. 

A tal proposito, La giurisprudenza  ha ritenuto che fosse un mera facoltà e non un obbligo, l’indicazione del sopralluogo in sede di indagine di mercato. La Stazione Appaltante, infatti, “può anticipare l’adempimento dell’obbligo del sopralluogo dalla fase della gara in senso stretto a quella precedente della selezione dei concorrenti da invitare, espletata attraverso l’avviso di indagine di mercato; tale obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica” (ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 20/09/2019, n.551), ma non è obbligata a farlo.

Ti è piaciuto questo articolo?