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14 Novembre 2025
Giudizio di equivalenza tra CCNL: la Sentenza del T.A.R. Campania

La Sentenza n. 7073 del 30 ottobre 2025 del T.A.R. Campania-Napoli affronta il tema dell’applicazione dei CCNL negli appalti pubblici, confermando che il contratto collettivo indicato negli atti di gara costituisce il limite inderogabile delle tutele minime da garantire ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
Il giudizio nasce dal ricorso di un’impresa seconda classificata in una procedura bandita da Trenitalia S.p.A. per un servizio di manutenzione. Nel bando era previsto il CCNL Metalmeccanici Industria, mentre l’aggiudicataria aveva dichiarato l’applicazione del CCNL Pulizie Multiservizi, sostenendone l’equivalenza. La ricorrente contestava che ciò violasse l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e riducesse il costo del lavoro in misura significativa, con conseguenze sulla tutela dei lavoratori e sulla concorrenza.
Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso per i motivi che seguono.
La stazione appaltante aveva avviato una verifica dettagliata, chiedendo chiarimenti all’aggiudicataria su costo del lavoro, fasce di presenziamento, numero di addetti, inquadramenti e ore previste. All’esito, era stata ritenuta adeguata la documentazione prodotta dalla ditta prima classificata, da cui risultava che le tutele economiche e normative fondamentali non subivano peggioramenti sostanziali, pur nel contesto di “differenze fisiologiche” tra contratti collettivi diversi.
Il T.A.R. ha quindi considerato legittima la valutazione tecnica della stazione appaltante, ribadendo che il controllo giudiziale su tali profili può intervenire solo in caso di errori macroscopici o illogicità manifeste. Quanto alla congruità dell’offerta economica, il Tribunale ha ritenuto che non potesse essere esclusa sulla base del solo ribasso, in assenza di parametri predeterminati su ore di lavoro vincolanti e in presenza di un’istruttoria ritenuta sufficiente dalla commissione.
La decisione assume valore chiarificatore per gli operatori: l’indicazione del CCNL nel bando resta un riferimento obbligato, ma è possibile applicare un CCNL diverso se la stazione appaltante verifica, con istruttoria adeguata, l’equivalenza globale delle tutele. Non è richiesta identità totale tra contratti, bensì l’assenza di un peggioramento sostanziale della posizione dei lavoratori coinvolti.
In conclusione, il T.A.R. ha respinto il ricorso e confermato l’aggiudicazione. La pronuncia rafforza l’orientamento secondo cui la tutela del lavoro rappresenta un elemento essenziale nella corretta gestione degli appalti pubblici, e che la verifica dell’equivalenza tra CCNL deve essere svolta con attenzione, documentata e riferita a tutte le principali componenti del trattamento economico-normativo.
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