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11 Settembre 2026
Accesso agli atti di gara: il termine breve richiede trasparenza completa

L’Adunanza Plenaria n.6 del 2026 chiarisce quando si applica il rito super-accelerato dell’articolo 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Il termine di dieci giorni per contestare le decisioni sull’oscuramento scatta soltanto se, con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione, la stazione appaltante rende disponibili gli atti dovuti e comunica le decisioni sulle richieste di segretazione.
La pronuncia nasce da una gara indetta dall’ASST dei Sette Laghi per il servizio di campionamento del parametro legionella e la fornitura di dispositivi di filtrazione per la rete idrica. La seconda classificata, aveva ricevuto l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in versione oscurata, senza conoscere le ragioni dell’accoglimento della richiesta di riservatezza. Il TAR aveva ritenuto tardiva la domanda di accesso alla versione integrale, applicando il termine abbreviato di dieci giorni.
Il nuovo Codice prevede un accesso digitale, automatico e contestuale all’aggiudicazione. I concorrenti non definitivamente esclusi devono poter consultare gli atti della procedura e l’offerta dell’aggiudicatario; ai primi cinque classificati sono rese disponibili anche le rispettive offerte. Se l’aggiudicatario chiede di oscurare parti della documentazione per tutelare segreti tecnici o commerciali, la stazione appaltante deve comunicare nello stesso momento la propria decisione. Il rafforzamento degli obblighi informativi giustifica il termine breve.
La Plenaria collega quindi l’accelerazione processuale alla piena conoscibilità degli atti. Il concorrente può agire in dieci giorni solo se dispone, fin dall’aggiudicazione, degli elementi necessari per valutare la lesione e impostare una difesa consapevole. Se mancano informazioni essenziali, la documentazione viene pubblicata in ritardo o la decisione sull’oscuramento non è comunicata contestualmente, il modello speciale non è completo. Torna allora applicabile il rito ordinario in materia di accesso previsto dall’articolo 116 del Codice del processo amministrativo, con il termine di trenta giorni. Restano irrilevanti le sole imperfezioni formali che non impediscono di comprendere pienamente la portata della decisione.
La pubblicazione di un’offerta oscurata, inoltre, non vale come decisione implicita. L’esistenza di alcuni omissis rende evidente il risultato materiale, ma non consente di conoscere il percorso seguito dall’amministrazione. La stazione appaltante deve adottare un provvedimento specifico ed espresso, indicando le parti sottratte all’accesso e le ragioni del bilanciamento tra tutela dei segreti tecnici e commerciali e diritto a un ricorso effettivo. Non basta neppure pubblicare la richiesta di oscuramento presentata dall’operatore economico, se manca una determinazione riconoscibile e riferibile all’amministrazione.
Per le stazioni appaltanti la conseguenza è concreta: comunicazione dell’aggiudicazione, documenti accessibili e decisioni motivate sull’oscuramento devono formare un quadro unitario e contestuale. Occorre quindi verificare che la piattaforma renda effettivamente disponibili tutti gli atti dovuti e che ogni limitazione all’accesso derivi da una valutazione espressa, istruita e motivata. Per gli operatori economici, la pronuncia rafforza la possibilità di esaminare gli atti prima di ricorrere e riduce il rischio che un adempimento incompleto dell’amministrazione si trasformi in una decadenza processuale.
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