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28 Novembre 2025
Sentenza del Consiglio di Stato: rinnovo del CCNL durante la procedura gara

La sentenza del Consiglio di Stato (sez. III, ottobre 2025) affronta una questione di rilevante praticità nella gestione delle verifiche di congruità delle offerte in sede di procedimenti di gara: la possibilità di modificare la quantificazione delle singole voci di costo quando sopravvengano eventi quali il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di categoria durante il corso della procedura.
La controversia trae origine da una procedura aperta indetta da Estar per l’affidamento di servizi di ristorazione presso strutture sanitarie della Regione Toscana. All’esito della gara, Cirfood risulta aggiudicataria con offerta economica calcolata sulla base dei minimi tabellari vigenti al momento della presentazione (dicembre 2021), incrementati prudenzialmente del 1,77% quale copertura per prevedibili aumenti salariali.
Nel giugno 2024, successivamente alla presentazione dell’offerta e durante la fase di verifica di anomalia, viene siglato il rinnovo del CCNL per il settore ristorazione, con effetto dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2027. La quantificazione degli oneri aggiuntivi per la manodopera risulta di circa €939.800 per l’intera durata dell’appalto.
La concorrente, Serenissima Ristorazione, ricorre contestando l’ammissibilità del rimaneggiamento contabile operato da Estar, denunciando che l’offerta di Cirfood risulterebbe insostenibile e che la commistione tra costo della manodopera e altre voci di costo (in particolare, la fornitura di derrate alimentari) violerebbe le disposizioni di cui agli artt. 95, comma 10, e 97 del d.lgs. 50/2016.
Il Consiglio di Stato chiarisce che il rinnovo contrattuale sopravvenuto costituisce una “sopravvenienza di fatto” che legittimamente consente rimaneggiamenti nelle quantificazioni delle singole voci di costo concorrenti all’offerta economica, ferma restando l’invarianza del saldo complessivo.
La giurisprudenza amministrativa dispone che “nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo; invero, l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altre voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente“.
La sentenza fissa chiaramente due condizioni perché il rimaneggiamento sia legittimo:
Primo requisito: l’invarianza del corrispettivo complessivo. L’offerta economica complessiva non può essere modificata; qualsiasi alterazione del prezzo totale configurerebbe una illegittima modifica dell’offerta medesima.
Secondo requisito: il rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, in conformità all’art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016. Non è ammissibile alcun compromesso sui livelli salariali minimi fissati dal CCNL, indipendentemente dalle esigenze di copertura di altre voci di costo.
Ove tali condizioni ricorrano – come nel caso di specie – gli aggiustamenti contabili trovano legittimo fondamento nella necessità di assicurare la copertura dei rincari relativi alla manodopera.
Un aspetto di particolare rilievo concerne la possibilità di operare compensazioni tra voci di costo ontologicamente diverse (nel caso in esame, tra costo della manodopera e costo delle derrate alimentari).
Il Consiglio di Stato autorizza tali commistioni a condizione che permangano inalterate le due condizioni sopra richiamate. La diversità sostanziale e temporale delle voci di costo non costituisce quindi un impedimento assoluto al rimaneggiamento, purché il prezzo totale dell’offerta rimanga invariato e i minimi salariali siano rispettati.
Nel caso di specie, Estar ha proceduto a un ricalcolo rigoroso della sostenibilità dell’offerta di Cirfood alla luce dei nuovi livelli retributivi.
Il Consiglio di Stato sottolinea che il ricalcolo deve essere operato con rigore tecnico e supportato da adeguate documentazioni, quale nel caso di specie la consulenza di un esperto del lavoro.
La sentenza chiarisce altresì che le condizioni eccezionalmente favorevoli per la fornitura di prodotti o servizi – in questo caso, lo sconto offerto dal fornitore di derrate – possono legittimamente sopravvenire all’offerta economica. Tale elemento, pur non essendo determinante ai fini della sostenibilità dell’offerta (come nella fattispecie), rientra comunque nel novero delle circostanze valutabili dalla stazione appaltante.
La pronuncia rappresenta un significativo chiarimento in tema di valutazione delle offerte in contesti caratterizzati da dinamiche contrattuali collettive potenzialmente mutevoli durante lo svolgimento della procedura. L’approccio accolto dal Consiglio di Stato appare equilibrato: da un lato, protegge l’integrità del prezzo complessivo dell’offerta; dall’altro, consente ragionevoli aggiustamenti delle componenti economiche ove necessario a garantire la sostenibilità complessiva dell’impegno assunto, in conformità ai vincoli normativi vigenti.
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