-
Blog
16 Dicembre 2022
Presupposti applicativi della c.d. proroga tecnica
Il T.A.R. per la Lombardia, sez. IV, con sentenza n. 2552 del 17/11/2022 delinea i presupposti applicativi della c.d. proroga tecnica di cui all’art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016.
La società ricorrente ha impugnato l’atto con il quale la Stazione Appaltante ha determinato di prorogare – per la durata di 180 giorni a decorrere dalla scadenza – il contratto relativo al servizio di guardia medica-pediatrica stipulato con la ricorrente stessa, per i seguenti motivi:
- violazione del contratto di appalto nella parte in cui dispone la non cumulabilità tra il rinnovo annuale e la proroga tecnica semestrale;
- assenza di puntuale motivazione;
- violazione dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui non sussistono i presupposti applicativi per il ricorso alla proroga tecnica. In particolare, la ricorrente contesta il mancato avvio di una nuova procedura di gara che avrebbe invece legittimato la proroga semestrale.
Secondo la Stazione Appaltante dalla documentazione di gara non si evince alcun rapporto di alternatività tra il rinnovo del contratto e la proroga tecnica e, inoltre, il motivo di ricorso di cui alla lett.c) è del tutto infondato considerando che una nuova procedura per l’affidamento del servizio è già stata indetta ma è andata deserta.
“
Il T.A.R. accoglie le pretese della ricorrente per le ragioni che seguono.
”
L’art. 106 comma 11 del d.lgs n. 50/2016 stabilisce che “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga”.
Dalla lettera della norma si evince chiaramente che l’opzione per la proroga tecnica deve essere prevista a monte e, quindi, già nella documentazione di gara. In tal senso si è espressa anche l’Anac (delibera n. 576 del 28 luglio 2021) puntualizzando che “l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto” (così anche TAR Campania, Napoli, VIII, 10/02/2022 n. 891).
Il contratto in esame, con riferimento alla durata del servizio, dispone che: un primo periodo di durata è di anni 1 (12 mesi) a decorrere dal 17.08.2020 e sino al 16.08.2021, al termine del quale amministrazione può alternativamente proseguire per ulteriori 12 mesi o può procedere entro i successivi 180 giorni a concludere una nuova gara.
Risulta pertanto evidente che il contratto ha specificato il rapporto tra rinnovo e proroga, già delineato nel disciplinare, nel senso dell’alternatività tra le due forme di prolungamento della sua durata, rendendo quindi illegittima la proroga successiva al rinnovo.
Inoltre, secondo il T.A.R., il ricorso è fondato anche nella parte in cui la ricorrente contesta che la proroga sia stata disposta prima dell’avvio della nuova gara.
Sul punto, in base all’interpretazione della norma fornita dall’Anac e dalla giurisprudenza amministrativa, affinché la proroga tecnica sia legittima devono ricorrere i seguenti presupposti:
- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio in attesa della conclusione della nuova procedura di gara;
- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga.
Nel caso di specie la nuova procedura per l’affidamento del servizio è stata indetta prima della scadenza del contratto ma dopo la proroga.
In conclusione, è evidente come l’opzione della c.d. proroga tecnica può essere attivata dalla Stazione Appaltante solo al ricorrere dei presupposti sopra menzionati; diversamente, il prolungamento della durata del contratto di appalto è da ritenersi del tutto arbitrario e illegittimo.
Ti è piaciuto questo articolo?