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03 Novembre 2023
Il principio del risultato in relazione al soccorso istruttorio
La non corretta applicazione da parte di una stazione appaltante dell’istituto del soccorso istruttorio contrasta con l’interesse pubblico, posto che la ratio dell’istituto del soccorso istruttorio si rinviene proprio nell’esigenza di evitare che errori materiali e/o omissioni meramente formali possano compromettere l’interesse pubblico a stipulare il contratto di appalto con l’operatore economico che ha presentato la migliore offerta in termini di qualità e prezzo.
Al riguardo si richiama anche l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che, a fronte di carenze documentali o dichiarative, afferma che: “La sua sanabilità può quindi essere ammessa nei limiti in cui si tratti di rimediare ad una carenza strettamente formale della sua manifestazione esteriore, come accade nel caso in cui la suddetta volontà, pur non consacrata in un documento all’uopo destinato, conforme al modello eventualmente predisposto dalla stazione appaltante, sia comunque desumibile da altri documenti di gara.” (Consiglio di Stato, sez. III, 27.10.2022, n. 9147).
Il TAR di Bolzano con sentenza n. 261 del 25.10.2023 ha chiarito come l’istituto del soccorso istruttorio non sia una facoltà per la stazione appaltante ma sia un atto dovuto in funzione del principio del risultato ex art. 1 del D. Lgs. 36/2023.
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L’istituto del soccorso istruttorio / procedimentale deve quindi essere interpretato conformemente al principio del risultato.
”
Il perseguimento del risultato, infatti, deve orientare, quale criterio-guida, l’azione amministrativa nella selezione del concorrente che risulti il più idoneo all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, avendo presentato la migliore offerta.
Da ciò deriva che l’operato della stazione appaltante la quale, attraverso erronee valutazioni, impedisca all’operatore economico che abbia presentato la migliore offerta di aggiudicarsi la commessa, è illegittimo anche sotto il profilo della violazione del medesimo principio del risultato.
È quindi chiaro che il ricorso al soccorso istruttorio / procedimentale non costituisce una mera facoltà per la stazione appaltante, ma un vero e proprio onere procedimentale ogniqualvolta esso sia strumentale a sanare irregolarità e/o omissioni afferenti alla documentazione presentata dagli operatori economici che potrebbero impedire di selezionare il miglior concorrente quale esecutore dell’appalto.
Da ciò deriva che la possibilità della sanatoria di meri errori materiali attraverso detto istituto di soccorso istruttorio/procedimentale deve essere concessa indistintamente a tutti gli operatori economici.
Pertanto, l’operato della stazione appaltante la quale, attraverso erronee valutazioni, da un lato permette ad un operatore economico che sia incorso in errori materiali e/o omissioni meramente formali di sanare detti errori, mentre non concede la stessa possibilità ad un altro operatore economico (-OMISSIS-), è illegittimo anche per la violazione della parità di trattamento e della par condicio tra i due concorrenti di gara.
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