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03 Febbraio 2023
Il punteggio dell’offerta tecnica nel nuovo codice
Eliminato l’obbligo di fissare almeno 70 punti tecnici nelle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa
Come è noto, il decreto legislativo 50/2016, nella fissazione dei criteri di aggiudicazione, impone alle stazioni appaltanti non solo di utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in determinate circostanze (tra cui si ricordano, in particolare, le prestazioni intellettuali ed i servizi ad alta intensità di manodopera, i servizi di ristorazione, gli appalti ad alto contenuto tecnologico), ma anche di fissare i punti tecnici di un peso minimo di almeno 70 su 100.
Il cosiddetto “Nuovo codice appalti” che dovrebbe essere pubblicato prossimamente conferma in parte alcune scelte.
Come prima conferma, l’obbligatorietà di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) resta confermata all’articolo 108 per:
- Servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- Servizi ad alta intensità di manodopera;
- Servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 140.000,00€.
Si aggiungono, ovvero, vengono confermate rispetto alla prassi già in essere, le seguenti casistiche:
- affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
- gli affidamenti di appalto integrato.
Elemento di rottura rispetto all’attuale codice appalti è decisamente la libertà restituita alle stazioni appaltanti nel fissare discrezionalmente l’equilibrio tra numero massimo di punti tecnici e quello di punti economici complessivamente assegnabili.
In altre parole sarà di nuovo possibile poter scegliere un equilibrio di punteggio tecnico inferiore a 70.
“
Le implicazioni strategiche sono di notevole impatto
”
Nella definizione del capitolato tecnico (o capitolato speciale d’appalto) la stazione appaltante, infatti, fissa di solito le proprie specifiche della fornitura, che possono essere catalogate, sempre secondo il nuovo codice, in:
- requisiti funzionali;
- specifiche tecniche,
- specifiche prestazionali.
I capitolati tecnici descrivono, quindi, requisiti e specifiche più o meno dettagliati e stringenti in funzione di livelli di qualità minima necessaria per coprire i propri fabbisogni.
Nel caso di servizi standardizzati ma ad alta intensità di manodopera (pensiamo ad esempio ad un servizio di pulizia) la stazione appaltante potrebbe già fissare tutte le condizioni del servizio previste nel capitolato tecnico, potendo astrattamente ricorrere al minor prezzo per l’aggiudicazione dell’appalto. Tutte le caratteristiche del servizio e del ciclo di vita di fornitura possono, a livello teorico, essere già state definite nel capitolato tecnico.
Tuttavia, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera l’amministrazione è, oggi, obbligata a dover individuare almeno 70 punti tecnici di qualità aggiuntiva per confrontare le offerte.
Con la nuova impostazione del codice, sempre in attesa che ciò sia confermato nella versione definitiva, le stazioni appaltanti possono invece fissare la ponderazione di punti tecnici in corrispondenza di una esatta strategia di “compensazione” della qualità minima richiesta con il capitolato tecnico, pesando quindi la qualità aggiuntiva.
In altre parole, se la stazione appaltante ha già fissato tutti i livelli del servizio e tutte le specifiche tecniche minime per cui reputa debba essere soddisfatto il proprio fabbisogno, in coerenza con i prezzi posti a base di gara, dovrà ancora utilizzare l’offerta economicamente più vantaggiosa (perché obbligata, in quanto servizio ad alta intensità di manodopera), ma potrà valutare le offerte tecniche sulla base della sola qualità aggiuntiva che reputa necessaria rispetto alle specifiche tecniche minime, quindi ad esempio individuando solo 20 punti tecnici ed 80 economici. In altre parole la stazione appaltante si riappropria della propria libertà strategica di individuare il valore di qualità aggiuntiva che intende valutare per confrontare le offerte tecniche.
Le implicazioni che possono derivare in gara sono quelle, in caso di fissazione di un equilibrio tra punti tecnici ed economici a vantaggio di quelli economici, di un eccessivo stress per i concorrenti sulla formulazione delle offerte tecniche.
Tuttavia occorre ricordare che:
- possono essere fissate delle formule economiche con esponenziali che disincentivano i concorrenti a formulare offerte troppo aggressive;
- non vi è discapito alla qualità perché se il capitolato tecnico fissa già la qualità minima sufficiente alla stazione appaltante, il fornitore sarà poi tenuto a dover rispettare tutte le previsioni incluse;
- la stazione appaltante ha sempre la facoltà di verificare se le offerte formulate siano anomale e in caso di anomalia escludere tali offerte.
Ci si augura quindi che questa clausola del codice resti invariata rispetto alla versione licenziata dal consiglio di stato.
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