• Con il criterio del minor prezzo la Stazione Appaltante deve rigorosamente verificare il possesso delle specifiche minime anche se non è esplicitata l’esclusione

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22 Settembre 2023

Con il criterio del minor prezzo la Stazione Appaltante deve rigorosamente verificare il possesso delle specifiche minime anche se non è esplicitata l’esclusione

Con il criterio del minor prezzo la Stazione Appaltante deve rigorosamente verificare il possesso delle specifiche minime anche se non è esplicitata l’esclusione

Con la sentenza n. 1056/2023 del TAR Lecce, Sezione III, emessa lo scorso 15 settembre, viene ribadita alle stazioni appaltanti la modalità di apprezzamento delle offerte nel caso di procedure di gara indette con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

Nel caso specifico, una Stazione Appaltante aveva aggiudicato la procedura ad un operatore economico che non rispettava rigorosamente i requisiti minimi previsti nella lex specialis, valutando al contrario l’offerta come comunque idonea a soddisfare il fabbisogno tramite prove di laboratorio o verifiche non preventivamente indicate nella lex specialis

Oggetto specifico della controversia è l’affidamento di materiale monouso e d’igiene per una ASL, nella quale sono richieste specifiche tecniche minime e di conformità a determinati certificati di qualità.

La Stazione Appaltante avrebbe invece dovuto escludere l’operatore economico, in quanto questo non era in possesso delle specifiche tecniche minime previste nella lex specialis. I giudici si soffermano infatti nell’enfatizzare che “nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso s’impone una valutazione stringente circa la conformità o meno del prodotto alla specifiche già predeterminate dalla lex specialis, non essendo consentito alla Stazione Appaltante di formulare apprezzamenti sul grado di maggiore o minore qualità tecnica dell’offerta, mediante la sottoposizione dei prodotti a prove o verifiche non previste dalla lex specialis, come è avvenuto nel caso di specie”.

Anche la conformità al principio di equivalenza non può essere invocata in questo caso poiché l’operatore economico non ha dimostrato la rispondenza dei prodotti in gara, proponendo schede tecniche e prove di laboratorio che dimostrassero l’equivalenza dei requisiti minimi.

Il comportamento della Stazione Appaltante è quindi da ritenersi scorretto, in quanto ha violato il principio di parità di trattamento tra gli operatori economici. 

Ribadisce infatti la sentenza che “le caratteristiche tecniche previste dalla lex specialis per i beni oggetto di fornitura posta in gara costituiscono una condizione di partecipazione alla selezione, non essendo ammissibile che la stazione appaltante possa aggiudicare il contratto ad un concorrente che non garantisca il livello qualitativo minimo prestabilito.”

Pertanto, un operatore economico che offra una fornitura divergente dalle caratteristiche essenziali minime previste dalla lex specialis, nelle procedure al minor prezzo, deve essere escluso dalla gara “anche in assenza di espressa previsione della sanzione espulsiva”.

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