• Rilevanza della sottoscrizione nelle Offerte Pubbliche alla luce della sentenza del TAR Torino, del 13.11.2023 n. 892

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24 Novembre 2023

Rilevanza della sottoscrizione nelle Offerte Pubbliche alla luce della sentenza del TAR Torino, del 13.11.2023 n. 892

Rilevanza della sottoscrizione nelle Offerte Pubbliche alla luce della sentenza del TAR Torino, del 13.11.2023 n. 892

Il caso in esame prende il via dalla contestazione avanzata da un operatore economico partecipante ad una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Quest’ultimo proponeva ricorso nei confronti del Comune di Asti e una delle contestazioni proposte dal ricorrente, classificatosi secondo alla gara, riguardava “l’omessa esclusione dalla gara del costituendo RTI nonostante la sottoscrizione digitale del file contenente l’offerta economica dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria”

Nel caso di specie, la documentazione di gara disciplinava l’eventuale sottoscrizione dell’offerta anche in caso di “firme multiple”, come ad esempio nel caso di un raggruppamento temporaneo, sottolineandone la necessità ma allo stesso tempo non sanzionando la stessa con l’esclusione.

Davanti a tale premesse, la Corte, attraverso la sentenza in esame, analizza due diverse visioni giurisprudenziali relativi ai vizi di sottoscrizione delle offerte. 

Emergono infatti due prospettive divergenti: una che interpreta la mancanza di sottoscrizione come un vizio invalidante, rendendo irricevibile l’offerta, e un’altra che considera invece rilevanti i vizi della sottoscrizione solo quando generano incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.

Nella sentenza in esame, la Corte abbraccia tale secondo orientamento, basandosi sulle argomentazioni delineate nella precedente sentenza del TAR Liguria del 6 dicembre 2021, n. 1051, al fine di offrire una comprensione approfondita del controverso tema della sottoscrizione digitale dei documenti caricati in piattaforma per le offerte economiche.

La prospettiva analizzata ed adottata dalla Corte per la risoluzione della questione, trova fondamento nei principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, soprattutto nei casi di partecipazione di RTI non ancora costituiti. 

La Corte sostiene che la sottoscrizione non debba essere considerata solo uno strumento di certificazione, ma anche un dichiarazione di “assunzione di responsabilità” per il proponente. 

Quest’assunzione di responsabilità deriva però essenzialmente dalla presentazione dell’offerta in gara e comporta obblighi precisi, tra cui ad esempio il vincolo per un periodo minimo, il divieto di formulare ulteriori offerte e l’irrevocabilità della proposta in caso di aggiudicazione. 

Inoltre, la Corte sostiene che tale interpretazione risulta essere più conforme ai principi della Legge Delega n. 11/2016, sulla quale si basa il D. Lgs. n. 50/2016, e ai nuovi principi codificati dal D. Lgs. 36/2023. 

Tale prospettiva semplifica le procedure e riduce gli oneri documentali, promuovendo l’economicità e la libera concorrenza. Si sottolinea che questa interpretazione protegge l’interesse pubblico e privato, evitando l’esclusione di imprese idonee a partecipare.

L’analisi complessiva condotta dalla Corte sottolinea l’importanza di un approccio sostanziale piuttosto che formale. Nel caso specifico, la sottoscrizione di documenti significativi, come il modulo indicato per il raggruppamento temporaneo e il modello dei costi della manodopera, fornisce indizi sufficienti per ricondurre l’intera offerta economica a tutte le imprese coinvolte nel raggruppamento.

In conclusione, secondo tale sentenza, è ammissibile il difetto di sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutti i membri del raggruppamento purché tale offerta sia riconducibile, sulla base di altri documenti di offerta in possesso della Stazione Appaltante, riconducibili al RTI.  

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