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28 Novembre 2025
Clausola sociale e progetto di riassorbimento: quando l’omessa presentazione non comporta l’esclusione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sez. I, con sentenza n. 528 del 18.11.2025, si pronuncia sull’applicazione della clausola sociale e degli obblighi legati al progetto di riassorbimento del personale, chiarendo quando la mancata allegazione di tale documento comporti l’esclusione e quando, invece, l’adempimento debba considerarsi non necessario.
Il Consorzio secondo classificato impugna il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo che la Società cooperativa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata allegazione, in offerta tecnica, del progetto di riassorbimento, richiesto dal Disciplinare di gara a pena di esclusione.
Secondo la ricorrente, tale omissione non sarebbe stata neppure sanabile tramite soccorso istruttorio, poiché la lex specialis pretendeva la produzione contestuale del documento in gara.
Il T.A.R., dopo avere ricostruito il contenuto degli obblighi previsti dall’art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalla lex specialis di gara, ha rigettato il motivo per le ragioni che seguono.
La disciplina di riferimento prevede che la stazione appaltante richieda l’impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato (art. 102, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), con obbligo per l’operatore di indicare nella propria offerta le modalità con cui assolverà tale impegno.
Tuttavia, il Collegio ha evidenziato che tale obbligo non è autonomo, ma strumentale all’effettiva applicazione della clausola sociale. Nel caso esaminato, l’aggiudicataria coincideva con il precedente affidatario, sicché non vi era alcun avvicendamento tra operatori economici, né alcun personale da trasferire o salvaguardare.
Di conseguenza, la clausola sociale non avrebbe trovato applicazione sostanziale e il progetto di riassorbimento sarebbe stato “privo di oggetto”. Pretendere la sua presentazione avrebbe rappresentato un “formalismo eccessivo e sproporzionato”, in contrasto con i principi di proporzionalità, risultato e fiducia sanciti dal Codice.
Il Collegio ha inoltre rilevato che, pur non avendo presentato un documento autonomo, l’aggiudicataria aveva comunque dichiarato nell’offerta tecnica di disporre delle medesime figure professionali già impiegate nell’appalto e di impiegare un numero superiore di unità rispetto al minimo richiesto. Da tali elementi il T.A.R. ha ricavato che l’impegno alla stabilità occupazionale risultava comunque evincibile e che l’obbligo sostanziale previsto dal Codice è stato integralmente assolto.
In conclusione, secondo i giudici di primo grado, l’obbligo di presentare un progetto di riassorbimento è condizionato alla presenza effettiva di personale da assorbire e non può essere richiesto quando l’aggiudicatario coincide con l’uscente e la clausola sociale non trova applicazione concreta.
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