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30 Gennaio 2026
Intelligenza artificiale e appalti pubblici: la prima pronuncia del Consiglio di Stato sul ruolo dell’IA nelle gare

Con sentenza n. 8092 del 18 settembre 2025, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha definito un importante contenzioso in materia di appalti pubblici, respingendo l’appello proposto da un operatore economico contro l’aggiudicazione, da parte di Consip, di una gara per i servizi di pulizia e sanificazione.
La procedura, volta alla stipula di un accordo quadro con due aggiudicatari, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, era stata aggiudicata alle prime due classificate, dopo il superamento del sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte.
La società giunta terza classificata, aveva contestato sia in primo grado che in appello la congruità delle offerte delle aggiudicatarie, lamentando in particolare l’inattendibilità dei punteggi assegnati in relazione all’utilizzo dichiarato di strumenti di intelligenza artificiale.
Tra le molteplici questioni esaminate dal Consiglio di Stato nella sentenza in oggetto, particolare rilievo assume il profilo relativo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La questione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale rappresenta senza dubbio l’aspetto più innovativo della vicenda e merita un approfondimento specifico, trattandosi di una delle prime pronunce giurisprudenziali che affronta il tema dell’IA negli appalti pubblici.
Il concorrente primo in graduatoria aveva dichiarato nella propria offerta tecnica di volersi avvalere di strumenti di intelligenza artificiale, in particolare ChatGPT-4 e OpenAI, per l’esecuzione di specifiche attività riferite ai criteri “B Modello organizzativo”, criteri connessi a diversi aspetti della gestione del servizio e al criterio relativo al Progetto di sostenibilità ambientale.
La Commissione di gara aveva attribuito al primo in graduatoria punteggi elevati in relazione a tali criteri, e concorrente non aggiudicatario aveva censurato tale valutazione con un ricorso per motivi aggiunti, sostenendo l’inattendibilità dei punteggi assegnati. L’appellante aveva infatti argomentato che le tecnologie di IA indicate dall’aggiudicataria non erano in grado di effettuare concretamente le operazioni descritte nell’offerta tecnica, come confermato da un parere di consulente tecnico allegato agli atti del giudizio di primo grado.
Il Collegio ha respinto la censura articolando un ragionamento, che delinea importanti principi in materia.
Il punto centrale della decisione sta nella precisazione che la Commissione aveva attribuito i punteggi valutando plurimi elementi offerti dai concorrenti, e non soltanto l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’IA rappresentava solo uno dei molteplici aspetti considerati nell’ambito di ciascun criterio di valutazione.
Il Consiglio di Stato ha fornito un esempio emblematico: “Modello organizzativo”, il terzo in graduatoria – che non aveva previsto alcun utilizzo di IA – aveva ottenuto un punteggio addirittura superiore rispetto a quello assegnato al primo in graduatoria. Questo dato oggettivo smentiva inequivocabilmente la tesi dell’appellante, secondo cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale avrebbe avuto un peso determinante o addirittura decisivo ai fini dell’attribuzione di punteggi tecnici elevati.
Se davvero l’IA fosse stata considerata un elemento prevalente o determinante dalla Commissione, sarebbe stato impossibile, infatti, che un’offerta priva di tale componente tecnologica ottenesse punteggi superiori rispetto a quella che ne faceva uso.
Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto prive di rilevanza decisionale tutte le argomentazioni dell’appellante, volte a censurare l’omessa valorizzazione delle osservazioni contenute nella relazione del consulente tecnico di parte.
La valutazione della Commissione si era basata su un’analisi complessiva dell’offerta tecnica, nella quale l’elemento tecnologico rappresentava solo una delle componenti considerate.
La sentenza, pur non affrontando nel merito la questione dell’effettiva idoneità degli strumenti di IA dichiarati a svolgere le funzioni prospettate, delinea alcuni principi significativi per il futuro utilizzo dell’intelligenza artificiale negli appalti pubblici:
- Legittimità dell’utilizzo: il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale nell’esecuzione di appalti pubblici è pienamente legittimo e può costituire elemento di valutazione dell’offerta tecnica, quando previsto dai criteri di aggiudicazione.
2. Valutazione d’insieme: l’IA deve essere valutata come componente di una proposta tecnica più ampia e articolata, non come elemento isolato o necessariamente prevalente. L’offerta va apprezzata nel suo complesso, considerando tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e tecnologici proposti.
3. Resistenza della valutazione tecnica: la discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice in materia di valutazione dell’offerta tecnica – comprensiva dell’apprezzamento delle soluzioni tecnologiche proposte – gode di una protezione particolarmente intensa, giustificata dalla competenza specialistica dell’organo giudicante.
È prevedibile che il tema dell’intelligenza artificiale negli appalti pubblici tornerà con crescente frequenza all’attenzione dei giudici amministrativi, considerata la rapida evoluzione tecnologica e la sempre maggiore diffusione di strumenti di IA in tutti i settori produttivi e di servizi.
La sentenza in esame, pur non fornendo indicazioni specifiche sulla tipologia di IA utilizzabile o sulle modalità di verifica della loro effettiva capacità operativa, stabilisce un quadro di principi entro cui collocare future controversie: legittimità dell’utilizzo, valutazione complessiva dell’offerta, resistenza della valutazione tecnica, onere probatorio rafforzato per chi contesta.
Resta aperta la questione – non affrontata dal Collegio nel caso di specie – di come la stazione appaltante debba verificare, in sede di esecuzione del contratto, l’effettivo utilizzo degli strumenti di IA dichiarati in offerta e la loro reale idoneità a svolgere le funzioni prospettate. Si tratta di un profilo che richiederà, probabilmente, l’elaborazione di apposite clausole contrattuali e di specifiche metodologie di controllo.
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