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27 Febbraio 2026
C.A.M. e lex specialis di gara: tra obbligo di integrazione e verifica dell’interesse a ricorrere

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1403 del 20 febbraio 2026, affronta, tra gli altri, il tema dell’integrazione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) nella lex specialis di gara e dei presupposti per la loro contestazione in sede giurisdizionale.
La controversia trae origine dalla procedura indetta dall’INPS per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici, elettrici, antincendio ed elevatori presso immobili istituzionali. La seconda classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione e la lex specialis di gara, deducendo – tra gli altri motivi – la violazione, da parte della Stazione appaltante, della normativa ambientale per omessa o inadeguata applicazione dei C.A.M. di cui ai decreti ministeriali 7 marzo 2012, 11 ottobre 2017 e 23 giugno 2022.
Secondo la ricorrente, la legge di gara avrebbe richiamato in modo generico i decreti ministeriali di riferimento senza recepirne puntualmente specifiche tecniche e clausole contrattuali, con conseguente illegittimità della procedura.
La medesima censura è stata sollevata anche dinnanzi al Consiglio di Stato, che, in analogia con la decisione di primo grado, la respinge per le ragioni che seguono.
In via preliminare, il Collegio richiama il principio secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale, traducendosi in un’utilità pratica e immediata per il ricorrente. Nel caso di specie, l’appellante non ha dimostrato quale specifico vantaggio avrebbe tratto dall’eventuale annullamento della lex specialis per asserita violazione dei C.A.M., né ha dedotto – in termini di prova di resistenza – che l’aggiudicataria non sarebbe stata in grado di rispettare i parametri ambientali o che, in presenza di una diversa formulazione della legge di gara, l’esito sarebbe mutato.
Passando all’analisi nel merito, il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le Stazioni appaltanti sono tenute a integrare nelle gare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti C.A.M. applicabili alla tipologia di affidamento. Tuttavia, l’omesso richiamo analitico non determina automaticamente l’illegittimità della procedura, qualora la documentazione di gara, letta nel suo complesso, garantisca il rispetto sostanziale degli obiettivi ambientali.
Nel caso di specie, la lex specialis imponeva espressamente l’osservanza delle disposizioni contenute nei C.A.M. di riferimento e prevedeva clausole coerenti con le prescrizioni ambientali applicabili al servizio di manutenzione oggetto di affidamento, tra cui obblighi di monitoraggio dello stato degli impianti, verifica dell’adeguamento normativo e raccolta dei dati relativi ai consumi.
Quanto ai decreti invocati dall’appellante, il Consiglio di Stato osserva, da un lato, che talune disposizioni – come quelle relative alla realizzazione di nuovi impianti o a specifici servizi di igiene urbana – non risultano pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto; dall’altro, che le prescrizioni effettivamente applicabili risultano comunque recepite attraverso le previsioni del Capitolato Tecnico e delle condizioni di esecuzione.
Il Collegio sottolinea, inoltre, che il rispetto dei C.A.M. non deve essere inteso in senso meramente formale, ma sostanziale: ciò che rileva è che la disciplina di gara sia strutturata in modo da assicurare la tutela ambientale richiesta dalla normativa di settore, anche in assenza di una pedissequa trasposizione testuale delle disposizioni ministeriali.
In conclusione, l’integrazione dei C.A.M. nella legge di gara deve essere valutata in una prospettiva sistematica e sostanziale e la relativa censura è ammissibile solo ove sorretta da un interesse concreto e da una dimostrazione effettiva dell’incidenza delle asserite violazioni sull’esito della procedura.
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