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27 Settembre 2024
Errore materiale nelle offerte tecniche o economiche – Consiglio di Stato, Sentenza nr. 7798/2024
Il Consiglio di Stato si è espresso in risposta ad un ricorso presentato da un operatore economico nei confronti del Comune di Lariano e della Centrale Unica di Committenza CUC Comune di Velletri Capofila, Comune di Lariano, Velletri Servizi s.p.a., Volsca Ambiente e Servizi s.p.a. – Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri, con il quale chiedeva la riforma della sentenza del TAR Lazio (Sezione Seconda) nr. 1281/2024.
Nel 2023, la Centrale Unica di Committenza (CUC) ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per un importo pari a 430.000 euro e con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In totale hanno partecipato alla procedura tre operatori economici, tra cui i due ricorrenti (TAR Lazio e Consiglio di Stato).
La gara è stata vinta dall’operatore economico che ha proposto ricorso al Consiglio di Stato. Il secondo in graduatoria, successivamente all’aggiudicazione, ha proposto ricorso presso il TAR Lazio contestando l’attribuzione, alla prima classificata, di 20 punti anziché 10 per il criterio relativo alla presenza, nel parco mezzi, di autobus che usufruivano di incentivi ambientali (metano, elettrici, ibridi).
La ricorrente al TAR sosteneva, infatti, che i mezzi offerti dall’aggiudicataria, così come riportati nella propria offerta tecnica “tutti bus (2+1 di riserva), con alimentazione a gasolio, Classe Euro 6.D: con sistemi di accessibilità ad utenti diversamente abili; di nuova immatricolazione (2022/2023)”, non rientravano nelle categorie che potevano beneficiare di tali incentivi.
Il TAR, con sentenza n. 1281 del 2024, ha accolto il ricorso e ha stabilito che gli autobus offerti dall’aggiudicataria effettivamente non rispettavano i requisiti per ottenere il punteggio previsto dal bando.
Nel corso della procedura, inoltre, la società aggiudicataria aveva inviato ulteriore documentazione che attestava l’uso di veicoli più ecologici (automezzi di classe Euro 6.E) al fine di correggere quanto riportato in offerta tecnica.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto questa ulteriore documentazione inammissibile, in quanto ricevuta successivamente al termine per la presentazione delle offerte e solo a seguito di richiesta di integrazione formulata dalla Stazione Appaltante, nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Ad esito della sentenza del TAR, la società aggiudicataria ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, sostenendo che l’erronea indicazione in offerta tecnica della classificazione dei mezzi fosse frutto di un mero errore materiale, e ha anche contestato la decisione di non considerare le integrazioni documentali presentate in seguito. Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure proposte.
Nella sentenza è stato infatti chiaramente riportato che “come più volte chiarito dalla giurisprudenza di settore, l’errore materiale in cui è incorso l’operatore economico nella compilazione dell’offerta tecnica è emendabile quando, nel contesto dell’offerta, esso è riconoscibile come tale dalla Stazione Appaltante perché non sussistono dubbi circa la volontà del concorrente, e lo stesso può essere rettificato senza ricorrere a fonti esterne all’offerta”, non ammettendo quindi la possibilità di presentare documentazione ulteriore.
Prosegue, inoltre, precisando che “l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento dell’offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, sez. V, n. 5344 del 2022; id. n. 2592 del 2022; id. 5638 del 2021)”.
Il Consiglio di Stato ribadisce anche che la materia degli appalti pubblici, in quanto espressione di interessi pubblici generali, deve essere “informata al rispetto dei principi generali, di derivazione costituzionale e unionale, di imparzialità, buon andamento, trasparenza dell’agire (v. artt. 97, 41 e 43 Cost.), nonché all’eludibile tutela dei principi di concorrenza e di par condicio tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale (v. artt. 101 e 102 TFUE)”.
È pertanto fondamentale garantire il rispetto dei principi generali della immodificabilità e della non ambiguità dell’offerta, posti proprio a tutela della imparzialità e della trasparenza delle azioni della Pubblica Amministrazione.
Emerge, quindi, quanto sia fondamentale agire con la massima attenzione e responsabilità; il rigore richiesto nei procedimenti pubblici è, infatti, indispensabile per garantire trasparenza e correttezza.
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