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30 Maggio 2025
Autoresponsabilità dell’operatore economico nel caricamento dell’offerta su piattaforma di e-procurement
Con sentenza n. 0487/2025 dello scorso 9 maggio il TAR Umbria conferma il corretto operato di una stazione appaltante che aveva escluso un operatore economico per aver trascurato il click finale di conferma dell’offerta, nonostante avesse correttamente caricato tutta la documentazione richiesta.
Il cuore della questione ruota attorno al principio di “autoresponsabilità” dell’operatore economico. Come sottolinea chiaramente il Tribunale, “una volta che il concorrente decide di partecipare alla gara utilizzando la piattaforma offerta dalla stazione appaltante egli inevitabilmente ne accetta le regole tecnico-procedurali, vincolandosi ad osservarle con diligenza“. Questo vincolo opera sia nell’interesse della stazione appaltante sia in quello dell’operatore stesso.
La decisione smonta punto per punto le argomentazioni del fornitore. La società esclusa dalla procedura di gara sostiene, infatti, a propria difesa che la procedura imponesse “un’irragionevole duplicazione di formalità” e che l’offerta economica dovesse essere considerata “presentata” già con il semplice caricamento a sistema. Ma, secondo il TAR il disciplinare di gara era chiaro nel precisare che “l’operazione di conferma è indispensabile ai fini della validazione dell’offerta. In sua assenza, l’offerta economica risulterà non presentata”.
Il TAR ha quindi evidenziato come le istruzioni non lasciassero spazio a dubbi in capo ai concorrenti: la piattaforma avvertiva esplicitamente gli utenti con la dicitura “Offerta non confermata” finché non veniva completato l’ultimo passaggio, e il disciplinare chiariva che “la corretta presentazione delle offerte non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.”
Il Tribunale ha riaffermato un principio fondamentale a base delle procedure di gara telematiche: “in forza del principio generale di autoresponsabilità, ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione”. Questo principio si applica “a fortiori, per le gare gestite in forma informatica, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti.”
Particolarmente incisivo il passaggio in cui il Tribunale afferma che “le regole di gara apparivano senz’altro chiare e comprensibili per un operatore abitualmente intento ad utilizzare software siffatti” e che “il difetto di diligenza nell’applicazione delle regole procedurali del timing di gara non può che rimanere a carico del responsabile, ostando ad una diversa interpretazione la rigorosa osservanza del principio di auto responsabilità”.
In conclusione, il TAR Umbria delinea con chiarezza il perimetro delle responsabilità negli appalti tramite piattaforme di e-procurement in capo agli operatori economici e alle stazioni appaltanti. Se la lex specialis è chiara circa i passaggi da compiere la responsabilità di un corretto caricamento è in capo esclusivamente al concorrente e la mancata produzione dell’offerta economica non è sanabile tramite soccorso istruttorio.
La pronuncia afferma il principio secondo cui “l‘operatore economico è responsabile del rispetto delle regole tecniche del software utilizzato, oltre che del caricamento e dell’invio dell’offerta in tempo utile“, configurando quale unica eccezione al regime di autoresponsabilità l’ipotesi di “disservizi, malfunzionamenti del sistema” non imputabili all’operatore, circostanza in cui potrebbe ravvisarsi la responsabilità del gestore/Amministrazione” con conseguente attivazione del soccorso istruttorio”.
“In questa prospettiva non è neppure sostenibile dedurre una presunta violazione del principio del risultato o della fiducia nella rigorosa applicazione delle previsioni di bando“. Nell’ambito delle procedure telematiche, pertanto, l’omissione di un adempimento formale espressamente previsto dalla lex specialis equivale all’omessa presentazione dell’offerta, nonostante la completezza dei passaggi precedenti.
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