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06 Dicembre 2024

Il Decreto Correttivo modifica l’arco temporale per calcolare la capacità economica finanziaria e la capacità tecnica e professionale

Il Decreto Correttivo modifica l’arco temporale per calcolare la capacità economica finanziaria e la capacità tecnica e professionale

Come illustrato in un precedente nostro articolo, Requisiti di capacità tecnica-professionale nel nuovo Codice, l’attuale impostazione dell’articolo 100 del Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), prevede che le Stazioni Appaltanti, in fase di definizione dei requisiti di partecipazione sulla busta amministrativa, possano fissare tassativamente per i servizi e le forniture i seguenti vincoli massimi:

  • Capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura;
  • Capacità tecnica e professionale: contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, eseguiti nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara.

In aggiunta, il comma 12 dell’art.100 impone alle Stazioni Appaltanti di non definire requisiti di partecipazione aggiuntivi o diversi da quelli indicati nel predetto articolo.

Tuttavia, nonostante il Codice sia ben chiaro, nel corso di questo anno di vigenza, sono state emesse sentenze e pareri ANAC che hanno fornito interpretazioni differenti. In primis il Bando tipo ANAC che, per la capacità tecnica e professionale, prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti di aggiungere “ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente…”.

In aggiunta, il bando tipo ANAC per Servizi di Ingegneria e Architettura, uscito in consultazione nei primi mesi del 2024, prevede nuovamente i requisiti di ammissione presenti nelle precedenti linee guida ANAC non più in vigore, come ad esempio servizi di ingegneria e architettura eseguiti negli ultimi 10 anni oppure i due servizi di punta.

Tuttavia il Bando tipo non è ancora stato rilasciato nella versione ufficiale

Fatte queste premesse, il Decreto Correttivo nell’attuale versione prevede due sostanziali modifiche al periodo di riferimento che deve essere considerato per il fatturato globale e per la capacità tecnica e professionale.

Se il Correttivo dovesse essere approvato secondo l’attuale bozza in circolazione, per le procedure di gara di servizi e forniture le Stazioni Appaltanti dovranno fissare:

  • Capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato “nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti.”
  • Capacità tecnica e professionale: contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati eseguiti “negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara.

Quindi per la capacità economica e finanziaria il riferimento temporale si estende a 5 anni: sarà poi il concorrente a scegliere quale triennio sia migliore a soddisfare il requisito.

Per la capacità tecnica e professionale i concorrenti potranno invece comprovare la regolare esecuzione entro gli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione delle gare. Tale riferimento temporale è probabilmente stato inserito proprio per favorire le gare di Servizi di Ingegneria e Architettura.

Tenuto conto che nessuna modifica è invece formulata sul comma 12 dell’art. 100 (che, ricordiamo, prevede tassative le fissazioni dei requisiti di partecipazioni), le Stazioni Appaltanti, una volta divenuto Legge il Correttivo, saranno tenute ad utilizzare esclusivamente queste due nuove formulazioni.

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