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07 Novembre 2025

Accesso agli atti e inversione procedimentale nelle procedure di gara

Accesso agli atti e inversione procedimentale nelle procedure di gara

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione IV, con sentenza n. 3459 del 29.10.2025, si pronuncia in tema di accesso agli atti nelle procedure di gara caratterizzate dall’inversione procedimentale, precisando i limiti dell’ostensione della documentazione amministrativa dei concorrenti non aggiudicatari.

Nel caso di specie, la società ricorrente ha partecipato ad una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di gestione delle centrali di sterilizzazione, collocandosi al terzo posto in graduatoria. Successivamente, proponeva istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e della Legge n. 241/1990, al fine di ottenere la documentazione amministrativa e tecnica delle imprese concorrenti, quindi, anche del R.T.I. secondo classificato.

La stazione appaltante, in applicazione del principio di inversione procedimentale, aveva consentito l’accesso solo all’offerta tecnica, in parte oscurata, negando invece la visione della documentazione amministrativa degli altri partecipanti, non ancora oggetto di apertura e valutazione.

Il T.A.R., dopo avere ripercorso la sequenza procedimentale e richiamato la disciplina dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha ritenuto legittimo il diniego di accesso opposto dalla stazione appaltante.

In presenza di inversione procedimentale, infatti, la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo graduato rimane “non valutata” e, pertanto, non entra nel procedimento amministrativo.

Non potendosi configurare un’attività istruttoria o valutativa della P.A. su tali documenti, non sussiste in capo al concorrente un interesse concreto e attuale all’ostensione, mancando il nesso di strumentalità necessario tra il documento richiesto e la tutela giurisdizionale invocata.

Il Collegio richiama, in tal senso, l’art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo cui l’accesso c.d. “difensivo” è consentito solo se “indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici” e la relativa istanza deve fondarsi su un nesso diretto di strumentalità.

La conoscenza di documenti non valutati e non utilizzati nel procedimento non può essere ritenuta indispensabile, potendo l’interesse all’accesso emergere solo in una fase successiva, qualora la stazione appaltante dovesse procedere allo scorrimento della graduatoria o alla rivalutazione delle offerte.

Diversamente, il T.A.R. ha accolto parzialmente il ricorso nella parte relativa alla richiesta di ostensione di specifici documenti – quali le istanze di proroga dei termini e i verbali di sopralluogo – ritenendo che essi fossero strettamente connessi allo svolgimento della procedura e non adeguatamente riscontrati dall’amministrazione.

In conclusione, i giudici di primo grado chiariscono che, nelle gare gestite con inversione procedimentale, il diritto di accesso trova un limite oggettivo nella fase procedimentale effettivamente svolta: solo i documenti conosciuti e valutati dalla stazione appaltante possono essere oggetto di ostensione.

Ne consegue che l’interesse all’accesso alla documentazione amministrativa dei concorrenti non ancora esaminata è inammissibile, potendo sorgere solo in caso di successiva riapertura o prosecuzione della gara.

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