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18 Ottobre 2024

Le Concessioni Balneari tra proroghe e appalti – prima parte

Le Concessioni Balneari tra proroghe e appalti – prima parte

Il presente articolo rappresenta la prima parte di una serie di approfondimenti volti alla disamina delle novità normative in tema di Concessioni Balneari introdotte dal Governo con il Decreto Legge n. 131/2024.

Lo scorso 16 settembre 2024 il Governo italiano ha, infatti, emanato il Decreto Legge n. 131/2024, cosiddetto “Salva Infrazioni”. Il Decreto prevede una serie di nuove norme e modifiche a norme precedentemente in vigore, al fine di tutelare gli interessi del Paese nell’ambito della riconciliazione della normativa nazionale con le leggi comunitarie.

In particolare, la ratio della nuova normativa è quella di fronteggiare le Procedure di Infrazione attualmente pendenti nei confronti dell’Italia da parte dell’Unione Europea, adattandosi alle indicazioni di Bruxelles prevenendo le gravi conseguenze del prolungarsi nel tempo delle Procedure stesse.

Occorre infatti sottolineare che il Decreto Legge mira a sanare 16 Procedure di Infrazione comminate al Paese ed una Procedura cosiddetta “EU Pilot”, ovvero un meccanismo di cooperazione antecedente all’apertura di una Procedura di Infrazione, che comporta il risanamento volontario delle norme entro un certo periodo di tempo senza conseguenze.

Si stima che la normativa emanata dovrebbe condurre all’immediata archiviazione di almeno 6 Procedure di Infrazione sulle 16, tramite il risanamento completo delle violazioni in sede di successiva conversione in Legge. Per quanto riguarda le 10 Procedure rimanenti, si considerano i contenuti del Decreto Legge n. 131 come propedeutici all’archiviazione, che potrebbe avvenire a seguito di confronti con le Istituzioni Europee competenti ed emendamenti e/o integrazioni successive.

Tra queste materie si individua anche la gestione delle Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, comunemente riportate come Concessioni Balneari. L’articolo 1 del D.L. n. 131/2024 interviene, in particolare, sulla riscrittura dell’articolo 4 della Legge 5 agosto 2022, n. 118.

Si analizzano di seguito i punti salienti, nonché i più discussi, dell’intervento normativo:

  • Modalità di svolgimento delle gare;
  • Termine delle concessioni in atto;
  • Criteri di valutazione delle offerte – articolo successivo;
  • Durata delle nuove concessioni – articolo successivo;
  • Indennizzo ai concessionari uscenti – articolo successivo.

Il Decreto ha stabilito, quindi, che le gare per il rinnovo delle Concessioni Balneari debbano svolgersi tramite procedure ad evidenza pubblica come stabilito dal D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti), seguendo le previsioni in esso contenute anche per quanto riguarda le norme di pubblicazione e pubblicità delle procedure ed includendo esplicitamente il Partenariato Pubblico-Privato tra le possibili modalità di affidamento.

Il Decreto n. 131/2024 ha inoltre prorogato la validità delle concessioni attualmente in vigore fino al 30 settembre 2027, nonostante la Corte di Giustizia Europea si fosse già espressa dichiarando contrarie al Diritto Comunitario le proroghe effettuate alle concessioni già in essere, l’ultima delle quali tramite Sentenza del 20 aprile 2023.

È stato inoltre sancito che le gare per il rinnovo delle stesse debbano essere avviate entro giugno 2027, e che le procedure future debbano essere avviate almeno 6 mesi prima della scadenza.

Viene inoltre prevista la proroga delle concessioni solo previa indizione della nuova procedura di gara, e solo per il tempo strettamente necessario per la conclusione del procedimento.

Questo nuovo impianto normativo rischia di porsi in conflitto con le prassi attualmente adottate a livello regionale.

La Legge di Conversione n. 494 del 4 dicembre 1993, del D.L. n. 400/1993 prevede la possibilità per le Regioni di adottare normative più dettagliate in materia di modalità di selezione dei concessionari. In particolare, alcune Leggi Regionali in vigore in Toscana (Legge Regionale 9 maggio 2016, n. 31), Emilia-Romagna (Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9) e Veneto (Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33) attualmente prevedono la possibilità di rinnovo delle concessioni tramite assegnazione d’ufficio della stessa in caso di istanza diretta da parte del concessionario stesso, prevedendo discrezionalità da parte degli Enti Concedenti sulla pubblicazione e pubblicità da adottare caso per caso.

Non essendo queste norme modificate, abrogate né censurate dal D.L. n. 131/2024, si apre la possibilità che le concessioni assegnate con le modalità di cui sopra sfuggano alle nuove previsioni di assegnazione tramite procedure ad evidenza pubblica.

È tuttavia da precisare come tale “deroga” risulti legittima anche alla luce della nuova normativa, in quanto l’art. 4 comma 2 Legge 118/2022, anche dopo la novellazione oggetto del presente articolo, prevedere la possibilità che l’avvio della procedura di affidamento della concessione possa essere effettuato “su istanza di parte”.

Risulta inoltre la possibilità che concessioni così affidate continuino ad avere efficacia fino alla scadenza naturale, derogando dunque anche il nuovo termine previsto per il 30 settembre 2027 dal D.L. n. 131/2024.

Per la prosecuzione della disamina delle novità del Decreto Legge n. 131/2024 si rimanda alla seconda parte del presente articolo, in uscita la prossima settimana.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti articoli:

“Concessioni balneari: proroga al 2027 e nuove regole per la procedura”, Vincenzo Laudani, 17 settembre 2024, Appalti&Contratti

“Balneari – Per gli attuali Concessionari la partecipazione alle Gare è un imperativo, le nuove Linee Guida”, Uliana Pavlycheva e Guerrino Petillo, 10 settembre 2024, NT+ de il Sole 24 Ore

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