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25 Ottobre 2024
Le Concessioni Balneari tra proroghe e appalti – seconda parte
Il presente articolo rappresenta la conclusione della disamina iniziata il giorno 18 ottobre 2024 nell’articolo “Le Concessioni Balneari tra proroghe e appalti – prima parte”, riguardante le nuove norme in tema di Concessioni Balneari introdotte dal Governo Italiano con il Decreto Legge n. 131/2024 del 16 settembre 2024. Gli argomenti trattati riguardano:
- Criteri di valutazione delle offerte;
- Durata delle nuove concessioni.
Il nuovo testo elenca pedissequamente i criteri di valutazione delle offerte e quelli di aggiudicazione, stabilendo che gli Enti Concedenti debbano includerli nelle procedure di assegnazione, fermo restando i principi di parità di trattamento, massima partecipazione e proporzionalità.
Oltre a criteri di valutazione della qualità delle offerte presentate, si ritrovano elementi di innovazione legati alla valutazione di servizi che valorizzino le specificità culturali del territorio, anche correlati all’enogastronomia, oppure alla corrispondenza del profilo architettonico dei manufatti proposti con il pregio e le tradizioni locali.
Viene dato inoltre un focus alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché la considerazione dell’impegno ad assumere lavoratori di età inferiore ai 36 anni. Si nota infine come siano stati inseriti dei criteri di valutazione legati al profilo del partecipante stesso, quali:
- la pregressa attività in servizi analoghi, e quindi l’esperienza tecnica e professionale in relazione ad attività turistiche svolte in concessione;
- la pregressa titolarità di concessioni pubbliche;
- il fatto di aver utilizzato una concessione quale fonte prevalente di reddito nei 5 anni precedenti, considerando anche il nucleo familiare.
Un punteggio maggiore dovrà inoltre essere attributo ai concorrenti che si impegnino ad assumere i lavoratori impiegati dal gestore uscente il cui reddito sia prevalentemente costituito dall’attività svolta in esecuzione della concessione.
È pacifico come questi criteri vadano ad avere un impatto potenzialmente positivo soprattutto sui concedenti uscenti, che ritrovano nei primi tre elencati un’assegnazione quasi automatica di una parte dei punti tecnici di valutazione dell’offerta, e nell’ultimo una più agile comunicazione e contrattazione con i dipendenti in essere, quindi già collaboranti con i concedenti uscenti stessi.
Il D.L. stabilisce una durata minima di 5 anni ed una massima di 20 anni per le nuove concessioni, assoluta novità rispetto alla normativa antecedente. La durata specifica della singola concessione dovrà essere determinata in funzione al tempo previsto come necessario al fine di consentire l’ammortamento ed una remunerazione equa degli investimenti effettuati dal concessionario, informazioni che dovranno essere contenute nel PEF dell’aggiudicatario.
La novità viene in questo caso sottolineata dal confronto con il testo precedente della Legge n. 118/2022, che non stabiliva una durata predefinita delle concessioni ma si limitava ad indicare come la tempistica dovesse essere congrua al recupero degli investimenti effettuati dal concessionario, prolungando potenzialmente all’infinito il termine.
Tuttavia, l’art. 36 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al D. Lgs. 22 aprile 2020, n. 37) non espressamente abrogato né censurato dal D.L., non pone limitazioni alle tempistiche di concessione dei beni demaniali, stabilendo solamente che le concessioni vengono garantite per un “determinato periodo di tempo”, garantendo dunque all’Amministrazione Appaltante un’ampia discrezionalità in merito.
La coesistenza delle due norme fa nascere non una ma due possibili controversie. La prima, più immediata, riguarda la possibilità o meno di durata della concessione inferiore al quinquennio, a seconda della normativa a cui si fa riferimento: Codice della Navigazione o Legge n. 118/2022 (aggiornata dal D.L. in oggetto).
Data l’attuale normativa, senza ulteriori specifiche, gli Enti potrebbero comunque decidere di bandire gare per concessioni di qualunque durata, specificando di agire secondo il framework normativo messo a disposizione dal Codice della Navigazione.
Ne discende il secondo dubbio: in caso di possibilità durata inferiore ai 5 anni, andrebbero comunque applicate le norme sancite dalla Legge n. 118/2022 riguardo le modalità di affidamento (procedure ad evidenza pubblica), oppure diventerebbe possibile evitarle tramite affidamenti diretti o procedure negoziate, lasciando pericolosa discrezionalità all’Amministrazione Appaltante?
Ed in caso di applicazione delle stesse, quali sarebbero i confini applicativi della stessa, tenendo conto che la gara con affidamento inferiore ai 5 anni si porrebbe fuori dall’oggetto della stessa?
L’introduzione del nuovo Decreto potrebbe generare quindi un vuoto normativo che, se non colmato, potrebbe costringere le Amministrazioni Appaltanti ad operare in un quadro pericolosamente incerto e fumoso.
Si evidenzia però come diversi pareri legali in merito escludano totalmente a priori la possibilità, sulla base della normativa introdotta dal D.L. n. 131/2024, di bandire gare per concessioni di durata inferiore ai 5 anni. Questo in virtù del fatto che il periodo di tempo previsto dal Codice della Navigazione sia poi effettivamente ora determinato dalla Legge n. 188/2022 novellata dal Decreto in oggetto, che si inserisce perfettamente nel quadro normativo previgente, fornendo maggiore dettaglio.
Secondo questa interpretazione dunque, la convivenza tra le diverse Leggi sarebbe pacifica, senza necessità di ulteriore intervento in merito da parte del Legislatore.
Resta ferma la possibilità, in sede di conversione in Legge del Decreto, di prevedere specifiche di riconciliazione tra la disciplina del Codice della Navigazione e la nuova regolamentazione introdotta, in modo tale da fugare ogni dubbio per le parti in causa.
Per la conclusione della disamina delle novità del Decreto Legge n. 131/2024 si rimanda alla terza parte dell’articolo, in uscita prossimamente.
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