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26 Maggio 2023
Aggiudicazione degli appalti sul solo prezzo o costo fisso. La conferma nel nuovo Codice Appalti
Come già segnalato in precedenti articoli, le Stazioni Appaltanti, tramite il codice degli appalti che entrerà in vigore a partire dal primo luglio 2023, potranno applicare, nell’individuazione del miglior concorrente, il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Come noto, il criterio del minor prezzo è circoscritto esclusivamente ai casi di forniture e servizi standardizzati o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, mentre tutte le restanti procedure di aggiudicazione che prevedono confronto competitivo tra gli operatori economici partecipanti, sono aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tuttavia, esiste un terzo criterio, quello del cosiddetto “elemento prezzo o del costo” che era già contemplato nel D. Lgs. 50/2016 e che risulta confermato anche all’art. 108 c. 1 del D.lgs. 36/2023.
Tale “terzo” criterio, nonostante sia già giuridicamente previsto, risulta tuttavia essere poco utilizzato, probabilmente perché poco conosciuto. L’aggiudicazione degli appalti tramite il criterio del prezzo o del costo, equivale ad una sorta di gara del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella quale i punti tecnici sono ponderati a 100 ed i punti economici valgono zero. In altre parole, agli operatori economici viene richiesto di predisporre esclusivamente un’offerta tecnica, mentre il valore che sarà contrattualizzato equivale al valore economico posto a base di gara.
Quali sono le implicazioni strategiche e quando è opportuno valutare l’utilizzo di tale criterio del prezzo fisso?
Innanzitutto, la stazione appaltante può percorrere tale scelta strategica negli appalti nei quali la progettazione della base di gara presenta bassi margini di utile per i concorrenti.
A titolo esemplificativo ipotizziamo che la stazione appaltante stimi come segue il valore di un appalto: 15% costi sicurezza, 70% costi del personale; 10% costi macchinari e attrezzature, 3% spese generali, 2% utile di impresa.
Secondo l’art. 41 c. 14 del nuovo codice degli appalti, i costi della manodopera, in analogia ai costi per la sicurezza, dovranno essere scorporati dal valore ribassabile. Pertanto, secondo il nostro esempio, i concorrenti avranno esclusivamente un margine del 15% per effettuare ribasso (dato dal 10% costi macchinari e attrezzature, 3% spese generali, 2% utile di impresa). Inoltre, se i calcoli e le stime della stazione appaltante sono corretti, i costi delle attrezzature e le spese generali saranno difficilmente ribassabili. Di conseguenza, i concorrenti si troveranno, di fatto, a dover competere, per la sola quota di offerta economica sul 2% degli utili di impresa.
Il rischio di valutare le offerte anche sulla base della componente economica implica, quindi, che i concorrenti, al fine di ottenere un buon punteggio, peggiorino ad esempio la qualità offerta dei macchinari, rinunciando ad investire su nuove attrezzature ma ammortizzando vecchi macchinari per rientrare nei costi.
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Al contrario, il criterio di valutazione del solo costo fisso permette alla stazione appaltante di tenere invariata la base di gara e di confrontare le offerte solo sulla base della qualità.
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Sempre tenendo in considerazione l’esempio ipotizzato, la stazione appaltante può quindi prevedere nei 100 punti tecnici, tra gli altri, la valutazione sulla qualità e tipologia di macchinari offerti.
Quindi il criterio del costo fisso permette alla stazione appaltante di poter non solo evitare il rischio che vengano offerti macchinari obsoleti e poco efficienti, ma, al contrario, di migliorare complessivamente la qualità a parità di costo.
Un secondo caso in cui si suggerisce l’utilizzo della valutazione delle offerte sulla base del prezzo fisso è quello relativo alle procedure oggetto di finanziamento. Poiché i progetti sono finanziati, potrebbe essere interessate (se il finanziamento ovviamente prevede la possibilità di spendere l’intero budget) utilizzare il criterio del costo fisso per ottenere il risultato di rendicontare l’intero ammontare finanziato.
Da ultimo il criterio del costo fisso può essere strategico nelle procedure di gara particolarmente innovative o ad elevato contenuto tecnologico o altamente strategiche, in quanto questo permette di valutare le offerte esclusivamente sulla qualità, che in tale tipologia di gare assume un ruolo assolutamente determinante.
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