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03 Luglio 2026

Equivalenza dei CCNL negli appalti: il confronto resta tra contratti collettivi

Equivalenza dei CCNL negli appalti: il confronto resta tra contratti collettivi

Negli appalti pubblici, il tema del contratto collettivo applicabile assume un ruolo sempre più centrale nella costruzione di gare equilibrate, sostenibili e coerenti con la qualità dell’esecuzione.

L’art. 11 del d.lgs. 36/2023 prevede che al personale impiegato in lavori, servizi e forniture sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale coerente con settore, zona e attività oggetto dell’appalto; consente inoltre all’operatore economico di indicare un diverso CCNL, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione, l’amministrazione acquisisce e verifica la dichiarazione di equivalenza.  

La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4935/2026 offre un chiarimento di particolare rilievo: l’equivalenza delle tutele tra CCNL non può essere dimostrata mediante il ricorso a un superminimo o a un’indennità aggiuntiva decisa unilateralmente dall’operatore economico. Il caso riguardava l’aggiudicazione di una concessione per servizi di fruizione della spiaggia di La Pelosa; il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullato l’aggiudicazione e dichiarato l’inefficacia del contratto, con subentro differito dopo la chiusura della stagione balneare 2026.  

Il punto centrale della decisione riguarda la natura del giudizio di equivalenza. Per il Collegio, il criterio non richiede una perfetta identità tra CCNL: la possibilità di applicare un contratto diverso resta parte del margine organizzativo dell’impresa. Tuttavia, le “stesse tutele” devono risultare dal contratto collettivo applicato, non da un impegno individuale o unilaterale assunto nei confronti della stazione appaltante. In questa prospettiva, il superminimo viene considerato una componente accessoria della retribuzione, legata a dinamiche specifiche del rapporto di lavoro e quindi inadatta a garantire ex ante una protezione equivalente per tutti i lavoratori impiegati nella commessa.  

Il chiarimento si inserisce nel quadro dell’Allegato I.01, introdotto dal d.lgs. 209/2024, che disciplina criteri e modalità per l’individuazione del CCNL e per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza. La valutazione economica deve riguardare le componenti fisse della retribuzione globale annua, come retribuzione tabellare, indennità di contingenza, EDR, mensilità aggiuntive ed eventuali ulteriori indennità previste. La valutazione normativa considera invece parametri quali straordinario, part-time, periodo di prova, preavviso, malattia, maternità, permessi, bilateralità, previdenza e sanità integrativa.  

Per le stazioni appaltanti, la pronuncia rafforza l’importanza di un’istruttoria chiara, documentata e coerente con la lex specialis. La scelta del CCNL da indicare negli atti di gara deve essere collegata all’attività oggetto dell’appalto, mentre la verifica di equivalenza richiede un confronto sostanziale tra fonti collettive. L’Allegato I.01 conferma inoltre che le amministrazioni non possono imporre un determinato CCNL come requisito di partecipazione, ma devono presidiare l’equilibrio tra libertà organizzativa dell’impresa e tutela dei lavoratori.  

Per le imprese, il messaggio operativo è altrettanto rilevante. La partecipazione a gare pubbliche richiede una lettura integrata tra strategia del lavoro, struttura dei costi e compliance di gara. Applicare un CCNL diverso resta possibile, ma la dichiarazione di equivalenza deve poggiare su elementi contrattuali verificabili, non su correttivi retributivi costruiti caso per caso. Questo approccio favorisce offerte più solide, riduce il rischio di contenzioso e valorizza una competizione fondata su qualità organizzativa, sostenibilità economica e correttezza delle condizioni di lavoro. 

La sentenza contribuisce quindi a qualificare il CCNL come elemento strategico della governance degli appalti. L’equivalenza delle tutele diventa uno strumento di equilibrio: tutela il lavoro, orienta la concorrenza e offre alle amministrazioni una base più robusta per valutare l’affidabilità complessiva dell’offerta. 

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