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30 Giugno 2023

Appalti Pubblici: se la stazione appaltante non applica l’adeguamento dei prezzi la procedura è da annullare

Appalti Pubblici: se la stazione appaltante non applica l’adeguamento dei prezzi la procedura è da annullare

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha emesso la sentenza n. 3775/2023 riguardante i materiali, gli importi e le procedure di gara. La sentenza è stata emessa in seguito al ricorso presentato da ANCE Campania, ANCE Benevento e alcune imprese di costruzioni contro una stazione appaltante per l’annullamento del bando relativo a un appalto integrato con un prezzario del 2021.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, l’obbligo di stabilire compensi remunerativi nelle procedure di gara pubblica è sancito dalla Costituzione e dai principi comunitari di proporzionalità e trasparenza. Gli appalti devono essere aggiudicati ad un prezzo che consenta alle imprese di ottenere un adeguato margine di guadagno, altrimenti ci sarebbe il rischio di lavori di scarsa qualità o contenziosi.

Il Tribunale ha ritenuto che l’operato della stazione appaltante fosse illegittimo in quanto aveva utilizzato prezzi significativamente inferiori rispetto ai correnti prezzi di mercato per calcolare la base d’asta. Secondo il Codice dei Contratti Pubblici, gli appalti devono garantire la qualità delle prestazioni e rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che è obbligatorio aggiornare annualmente i prezzi ai valori di mercato effettivi. Le regioni sono tenute ad aggiornare i prezzari regionali, mentre le stazioni appaltanti devono verificare l’adeguatezza dei prezzi applicati. Questo obbligo è volto a garantire la serietà delle offerte, la concorrenzialità effettiva e la convenienza economica dell’appalto.

Il Tribunale ha anche menzionato il Decreto Aiuti, il quale ha integrato il regime ordinario con disposizioni eccezionali per far fronte all’aumento incontrollato dei prezzi dei materiali da costruzione a partire dal 2022. Le principali stazioni appaltanti sono state obbligate ad adottare urgentemente i nuovi prezzari del 2022 e a retrodatare l’applicazione ai lavori in corso nel 2022.

Nel caso specifico, la stazione appaltante non ha effettuato una verifica adeguata dei prezzi e ha utilizzato un prezzario del 2021 con scostamenti significativi rispetto ai prezzi di mercato attuali. I prezzi proposti erano notevolmente inferiori ai prezziari del 2022 e a quelli praticati sul mercato, senza tener conto dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione.

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, ha infatti evidenziato che:

“L’obbligo di porre a base di gara valori economici coerenti con l’attuale andamento del mercato trova la sua ragione nella necessità di evitare carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della pubblica amministrazione, oltre che sensibili alterazioni della concorrenza tra le imprese. Una Amministrazione che non si adegua a tali regole penalizza soprattutto le imprese più competitive e virtuose, perché esse sopportano maggiori oneri per l’adeguamento dei costi del lavoro, per l’investimento, per la formazione, per la sicurezza”.

Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che la scelta della stazione appaltante di utilizzare un computo basato su un prezzario del 2021 era irragionevole.

L’appalto è stato annullato e la stazione appaltante è stata obbligata a ricalcolare il prezzo di base dell’appalto utilizzando un prezzario aggiornato ai valori di mercato del 2022.

Questa sentenza ha importanti implicazioni per le stazioni appaltanti e le imprese di costruzioni che partecipano alle gare pubbliche. Sottolinea l’importanza di utilizzare prezzi adeguati e aggiornati per garantire la qualità dei lavori e promuovere la concorrenza leale tra le imprese.

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