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31 Gennaio 2025
Innovazioni e criticità nella verifica dei requisiti nelle gare pubbliche: una riflessione sulla recente sentenza del TAR Campania
La recente sentenza del TAR Campania n. 624/2025 affronta un tema cruciale nel panorama delle gare pubbliche: la verifica dei requisiti degli operatori economici e l’impatto delle recenti innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023. L’analisi del TAR evidenzia non solo le sfide legate alla piena operatività del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), ma anche l’importanza di un equilibrio tra semplificazione procedurale, responsabilità degli operatori e obblighi delle stazioni appaltanti.
Come evidenziato dal TAR, il nuovo Codice dei Contratti pubblici ha spostato la fase di verifica dei requisiti a monte rispetto all’aggiudicazione definitiva, sancendo che questa non può essere disposta senza la previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.
L’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che “L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
Questa disposizione rappresenta un netto cambiamento rispetto al regime previgente disciplinato dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui l’aggiudicazione diventava efficace solo successivamente alla verifica del possesso dei requisiti, rendendo quest’ultima una condizione di efficacia dell’atto.
Il TAR sottolinea che l’innovazione normativa è stata concepita per accelerare le procedure di gara e garantire una maggiore trasparenza, facendo leva sull’integrazione digitale tramite strumenti come il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), disciplinato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il FVOE, in sinergia con la piattaforma digitale nazionale dati e le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni (art. 99), consente alle stazioni appaltanti di accedere a una serie di informazioni certificate relative al possesso dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari degli operatori economici.
Questo sistema, come evidenziato dal provvedimento ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, mira a una “sostanziale riduzione dei tempi delle verifiche”, contribuendo al rispetto dei tempi previsti per la conclusione delle procedure. Tuttavia, come rilevato dal TAR, “l’interoperabilità del sistema non è stata ancora resa completamente funzionale”, creando inevitabili difficoltà operative per le stazioni appaltanti.
A fronte di questa situazione, il legislatore ha introdotto, con il D.Lgs. n. 209/2024, il comma 3-bis all’art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, prevedendo la possibilità, in caso di malfunzionamento del sistema, di accettare una dichiarazione sostitutiva da parte dell’offerente, attestante il possesso dei requisiti.
Questa soluzione temporanea consente alle stazioni appaltanti di proseguire con le procedure di gara senza ritardi significativi, salvaguardando al contempo i principi di semplificazione e speditezza.
La sentenza analizza approfonditamente anche la natura e il valore dell’autodichiarazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiamando le disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tali norme consentono agli operatori economici di sostituire le certificazioni richieste con dichiarazioni dell’interessato, assumendosene la piena responsabilità, anche penale. Il TAR evidenzia che l’autodichiarazione ha un valore probatorio provvisorio, finalizzato a garantire la spedita conclusione del procedimento amministrativo.
Questo principio è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato, secondo cui “la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, senza alcun valore certificativo o probatorio, ha una “attitudine” probatoria provvisoria e fino a contraria risultanza, volta a consentire – salvo verifica – la più spedita conclusione del procedimento amministrativo” (Cons. Stato – sez. VII, 11/1/2023 n. 343).
Nel caso specifico sottoposto all’attenzione del TAR, l’ASL Napoli 2 Nord aveva accettato una dichiarazione sostitutiva dell’ausiliaria relativa al possesso del fatturato medio richiesto, corredata da un elenco delle principali forniture effettuate.
La decisione dell’ASL è stata ritenuta legittima, in quanto supportata dalla responsabilità anche penale del dichiarante e dalla mancanza di elementi che facessero emergere una “palese non corrispondenza al vero di quanto dichiarato”.
La sentenza offre anche spunti di riflessione sul ruolo della Pubblica Amministrazione nel controllo delle autodichiarazioni.
Il TAR sottolinea che “la Pubblica Amministrazione che riceve la dichiarazione non è tenuta a contestarne in ogni caso la veridicità, fatto salvo il potere di controllo, il cui esercizio è doveroso allorché quanto dichiarato si mostri palesemente non corrispondente al vero”. Questa precisazione è di fondamentale importanza per garantire un corretto bilanciamento tra semplificazione amministrativa e tutela della trasparenza e della legalità.
Infine, il TAR richiama l’attenzione sull’importanza di completare l’implementazione del FVOE, che rappresenta un elemento centrale per la modernizzazione delle procedure di gara. La piena operatività del sistema consentirà non solo di ridurre i tempi e i costi delle verifiche, ma anche di migliorare la qualità e la trasparenza delle informazioni disponibili, rafforzando la fiducia nel sistema degli appalti pubblici.
In attesa del pieno funzionamento del FVOE, la possibilità di ricorrere all’autodichiarazione rimane un’opzione indispensabile per garantire la continuità delle procedure e il rispetto dei tempi previsti. Tuttavia, come evidenziato dal TAR, questa soluzione deve essere accompagnata da un rigoroso esercizio dei poteri di controllo da parte delle stazioni appaltanti, al fine di prevenire abusi e tutelare l’interesse pubblico.
Questa sentenza rappresenta dunque un importante punto di riferimento per il futuro del sistema degli appalti pubblici, evidenziando sia le potenzialità che le criticità del nuovo quadro normativo e tecnologico. La sfida principale per il legislatore, le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori economici sarà quella di garantire un’applicazione efficace e uniforme delle nuove disposizioni, conciliando l’innovazione tecnologica con le esigenze di trasparenza, responsabilità e legalità.
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